{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-it-jsx","path":"/it/pagina-base/il-sistema-di-accoglienza-e-assistenza-alla-popolazione-ucraina/","result":{"data":{"node":{"title":"Il sistema di accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina","field_titolo_esteso":"Il sistema di accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina","drupal_internal__nid":900004265,"field_data":"2022-04-02T15:10:37+02:00","field_id_contenuto_originale":900004266,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"body":{"processed":"
Per uniformare la risposta all’emergenza sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto il Piano per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, che integra il documento sulle Prime indicazioni operative per la pianificazione e la gestione dell’accoglienza e dell’assistenza delle persone in fuga dalla guerra.
\n\nCon le indicazioni operative emanate in data 9 maggio 2022, il Piano è stato integrato con le misure di accoglienza diffusa da realizzarsi attraverso gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale.
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\nUna volta raggiunte le aree di transito e prima accoglienza, istituite in ogni Regione e Provincia autonoma, i cittadini ucraini che non dispongono già di un’autonoma sistemazione presso parenti o conoscenti ricevono generi di prima necessità. Successivamente, vengono avviate le attività di ricerca di un’idonea sistemazione alloggiativa tra quelle disponibili nel sistema di accoglienza
\n","value":"Polizia di frontiera, rappresentanti di UNHCR e volontari di protezione civile svolgono un’attività di monitoraggio degli ingressi presso le frontiere nazionali per intercettare i flussi di cittadini ucraini in ingresso in Italia e verificarne le effettive necessità di sostegno e assistenza.
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\r\nUna volta raggiunte le aree di transito e prima accoglienza, istituite in ogni Regione e Provincia autonoma, i cittadini ucraini che non dispongono già di un’autonoma sistemazione presso parenti o conoscenti ricevono generi di prima necessità. Successivamente, vengono avviate le attività di ricerca di un’idonea sistemazione alloggiativa tra quelle disponibili nel sistema di accoglienza
I Presidenti delle Regioni, Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, coordinano nel proprio territorio l’organizzazione delle attività di soccorso, assistenza ed accoglienza alla popolazione proveniente dall’Ucraina. A tal fine ogni Regione ha istituito una struttura di coordinamento integrata con le componenti statali e locali che opera in raccordo con gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale e, se presenti, i rappresentanti locali della comunità ucraina.
\nL’obiettivo è quello di avere un quadro costantemente aggiornato sull’assistenza fornita alla popolazione ucraina presente sul territorio e informazioni sulle strutture di accoglienza disponibili, la gestione delle aree di transito e di prima accoglienza e il trasferimento nelle strutture opportunamente individuate.
\nLa ricerca della disponibilità delle strutture, tra quelle previste nel sistema di accoglienza a regime e in quello sussidiario, avviene secondo la procedura già definita nelle Prime indicazioni operative: i diversi livelli di coordinamento, dal regionale al nazionale, operano secondo il principio di sussidiarietà al fine di garantire il necessario supporto ai territori maggiormente interessati che dovessero rappresentare particolari criticità.
In caso di necessità, qualora i flussi in arrivo fossero incompatibili con le tempistiche di attivazione del sistema di accoglienza, i coordinamenti regionali verificano la disponibilità di posti anche presso alloggi temporanei preventivamente individuati (alberghi e strutture ricettive, istituti religiosi), in grado di ospitare i cittadini ucraini per il tempo necessario al trasferimento in altre strutture della rete di accoglienza.
\nLaddove non ci fosse disponibilità nel sistema di accoglienza o nelle strutture regionali, il concorso nazionale sarà quindi fornito dalla DiComaC, che opera presso il Dipartimento della Protezione Civile ed è in costante raccordo con tutte le strutture regionali di coordinamento, le Amministrazioni centrali dello Stato, le Organizzazioni internazionali e la comunità ucraina in Italia.
I Presidenti delle Regioni, Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, coordinano nel proprio territorio l’organizzazione delle attività di soccorso, assistenza ed accoglienza alla popolazione proveniente dall’Ucraina. A tal fine ogni Regione ha istituito una struttura di coordinamento integrata con le componenti statali e locali che opera in raccordo con gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale e, se presenti, i rappresentanti locali della comunità ucraina.
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\r\nL’obiettivo è quello di avere un quadro costantemente aggiornato sull’assistenza fornita alla popolazione ucraina presente sul territorio e informazioni sulle strutture di accoglienza disponibili, la gestione delle aree di transito e di prima accoglienza e il trasferimento nelle strutture opportunamente individuate.
\r\nLa ricerca della disponibilità delle strutture, tra quelle previste nel sistema di accoglienza a regime e in quello sussidiario, avviene secondo la procedura già definita nelle Prime indicazioni operative: i diversi livelli di coordinamento, dal regionale al nazionale, operano secondo il principio di sussidiarietà al fine di garantire il necessario supporto ai territori maggiormente interessati che dovessero rappresentare particolari criticità.
In caso di necessità, qualora i flussi in arrivo fossero incompatibili con le tempistiche di attivazione del sistema di accoglienza, i coordinamenti regionali verificano la disponibilità di posti anche presso alloggi temporanei preventivamente individuati (alberghi e strutture ricettive, istituti religiosi), in grado di ospitare i cittadini ucraini per il tempo necessario al trasferimento in altre strutture della rete di accoglienza.
\r\nLaddove non ci fosse disponibilità nel sistema di accoglienza o nelle strutture regionali, il concorso nazionale sarà quindi fornito dalla DiComaC, che opera presso il Dipartimento della Protezione Civile ed è in costante raccordo con tutte le strutture regionali di coordinamento, le Amministrazioni centrali dello Stato, le Organizzazioni internazionali e la comunità ucraina in Italia.
Per garantire l’assistenza nel nostro paese ai tanti ucraini in fuga dalla guerra è stato definito un sistema che prevede diverse forme di supporto tra loro complementari e che integra quello ordinariamente previsto per i richiedenti asilo e i rifugiati, anche in previsione di arrivi significativi.
\nCAS e SAI. In prima battuta, spetta alle Prefetture competenti per territorio verificare la disponibilità di alloggi nella rete ordinaria dei CAS-Centri di accoglienza Straordinaria e SAI-Sistema di accoglienza e integrazione.
\nLe strutture del CAS sono individuate dalle Prefetture, il sistema SAI è costituito dalla rete degli enti locali che con il supporto delle realtà del terzo settore garantiscono interventi di accoglienza integrata. Per far fronte alla situazione in atto, questa rete è stata ulteriormente potenziata, con 8.000 posti aggiuntivi.
Accoglienza diffusa. A integrazione della rete di CAS e SAI, il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 ha individuato ulteriori modalità di accoglienza da realizzarsi con il supporto dei Comuni e dei soggetti del Terzo Settore e del Privato Sociale.
\nL’11 aprile 2022 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento un avviso di manifestazione d’interesse rivolto agli enti del Terzo settore e del Privato sociale per individuare le strutture idonee a fornire i servizi di assistenza e accoglienza diffusa, da realizzarsi attraverso misure di accoglienza in coabitazione presso famiglie o in alloggi messi a disposizione da Enti o altri soggetti privati, nel limite massimo di 15mila posti. Successivamente, il Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 ha previsto la possibilità di incrementare le disponibilità di altre forme di accoglienza diffusa per ulteriori 15mila posti.
Agli esiti delle attività svolte da una Commissione appositamente istituita, sono state valutate positivamente 29 manifestazioni di interesse all’avviso, per un totale di 17.012 posti offerti.
\nCon ciascuno degli Enti proponenti che hanno presentato le manifestazioni giudicate positivamente, il Dipartimento della Protezione Civile – insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – sottoscriverà apposite convenzioni. Tramite la DiComaC, il Dipartimento fornirà alle Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome gli elenchi delle disponibilità di accoglienza diffusa previste nelle convenzioni.
\nLe attività di accoglienza diffusa potranno essere realizzate su tutto il territorio nazionale, in funzione delle aree territoriali presso cui operano gli Enti, fino al 31 dicembre 2022, dando preferenza ai territori in cui vi è maggiore richiesta di permanenza da parte dei cittadini provenienti dall'Ucraina.
Per meglio definire le modalità e la durata dell’assistenza, il Dipartimento ha predisposto le Indicazioni operative per la gestione della disponibilità di accoglienza diffusa nel territorio nazionale per la popolazione proveniente dall’Ucraina.
\nLa misura dell’accoglienza diffusa è destinata prioritariamente alle persone oggi temporaneamente ospitate presso le strutture alberghiere e ricettive individuate dalle Regioni e Province Autonome, a cui si potranno aggiungere le persone in arrivo in Italia dall’Ucraina e infine quanti hanno inizialmente trovato un’autonoma sistemazione, ma necessitano di una nuova forma di accoglienza. Nel caso in cui la disponibilità di alloggi dell’accoglienza diffusa non fosse sufficiente a coprire le esigenze di un territorio, la DiComaC – su segnalazione delle Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome interessate – individuerà secondo un criterio di prossimità geografica o di preferenza di destinazione dei cittadini provenienti dall’Ucraina, la Regione o Provincia Autonoma con sufficiente disponibilità di accoglienza.
Le soluzioni assicurate dall’accoglienza diffusa sono da considerarsi, verificata la disponibilità di CAS e SAI e ad esclusione delle strutture che ospitano persone con disabilità, la via prioritaria di accoglienza insieme al contributo di sostentamento.
\nIl contributo di sostentamento. È una misura che ammonta a 300 euro mensili per ogni cittadino ucraino, titolare di protezione temporanea, che abbia trovato autonoma sistemazione. All’adulto titolare della tutela legale, o affidatario, è riconosciuto anche un contributo di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni. Il contributo è erogato per un massimo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di protezione temporanea. Il contributo di sostentamento può essere richiesto attraverso la piattaforma: https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it
\nPer conoscere nel dettaglio requisiti e modalità di richiesta del contributo è disponibile un vademecum in italiano, inglese e ucraino.
Per garantire l’assistenza nel nostro paese ai tanti ucraini in fuga dalla guerra è stato definito un sistema che prevede diverse forme di supporto tra loro complementari e che integra quello ordinariamente previsto per i richiedenti asilo e i rifugiati, anche in previsione di arrivi significativi.
\r\n\r\nCAS e SAI. In prima battuta, spetta alle Prefetture competenti per territorio verificare la disponibilità di alloggi nella rete ordinaria dei CAS-Centri di accoglienza Straordinaria e SAI-Sistema di accoglienza e integrazione.
\r\nLe strutture del CAS sono individuate dalle Prefetture, il sistema SAI è costituito dalla rete degli enti locali che con il supporto delle realtà del terzo settore garantiscono interventi di accoglienza integrata. Per far fronte alla situazione in atto, questa rete è stata ulteriormente potenziata, con 8.000 posti aggiuntivi.
Accoglienza diffusa. A integrazione della rete di CAS e SAI, il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 ha individuato ulteriori modalità di accoglienza da realizzarsi con il supporto dei Comuni e dei soggetti del Terzo Settore e del Privato Sociale.
\r\nL’11 aprile 2022 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento un avviso di manifestazione d’interesse rivolto agli enti del Terzo settore e del Privato sociale per individuare le strutture idonee a fornire i servizi di assistenza e accoglienza diffusa, da realizzarsi attraverso misure di accoglienza in coabitazione presso famiglie o in alloggi messi a disposizione da Enti o altri soggetti privati, nel limite massimo di 15mila posti. Successivamente, il Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 ha previsto la possibilità di incrementare le disponibilità di altre forme di accoglienza diffusa per ulteriori 15mila posti.
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\r\nAgli esiti delle attività svolte da una Commissione appositamente istituita, sono state valutate positivamente 29 manifestazioni di interesse all’avviso, per un totale di 17.012 posti offerti.
\r\nCon ciascuno degli Enti proponenti che hanno presentato le manifestazioni giudicate positivamente, il Dipartimento della Protezione Civile – insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – sottoscriverà apposite convenzioni. Tramite la DiComaC, il Dipartimento fornirà alle Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome gli elenchi delle disponibilità di accoglienza diffusa previste nelle convenzioni.
\r\nLe attività di accoglienza diffusa potranno essere realizzate su tutto il territorio nazionale, in funzione delle aree territoriali presso cui operano gli Enti, fino al 31 dicembre 2022, dando preferenza ai territori in cui vi è maggiore richiesta di permanenza da parte dei cittadini provenienti dall'Ucraina.
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\r\nPer meglio definire le modalità e la durata dell’assistenza, il Dipartimento ha predisposto le Indicazioni operative per la gestione della disponibilità di accoglienza diffusa nel territorio nazionale per la popolazione proveniente dall’Ucraina.
\r\nLa misura dell’accoglienza diffusa è destinata prioritariamente alle persone oggi temporaneamente ospitate presso le strutture alberghiere e ricettive individuate dalle Regioni e Province Autonome, a cui si potranno aggiungere le persone in arrivo in Italia dall’Ucraina e infine quanti hanno inizialmente trovato un’autonoma sistemazione, ma necessitano di una nuova forma di accoglienza. Nel caso in cui la disponibilità di alloggi dell’accoglienza diffusa non fosse sufficiente a coprire le esigenze di un territorio, la DiComaC – su segnalazione delle Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome interessate – individuerà secondo un criterio di prossimità geografica o di preferenza di destinazione dei cittadini provenienti dall’Ucraina, la Regione o Provincia Autonoma con sufficiente disponibilità di accoglienza.
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\r\nLe soluzioni assicurate dall’accoglienza diffusa sono da considerarsi, verificata la disponibilità di CAS e SAI e ad esclusione delle strutture che ospitano persone con disabilità, la via prioritaria di accoglienza insieme al contributo di sostentamento.
Il contributo di sostentamento. È una misura che ammonta a 300 euro mensili per ogni cittadino ucraino, titolare di protezione temporanea, che abbia trovato autonoma sistemazione. All’adulto titolare della tutela legale, o affidatario, è riconosciuto anche un contributo di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni. Il contributo è erogato per un massimo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di protezione temporanea. Il contributo di sostentamento può essere richiesto attraverso la piattaforma: https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it
\r\nPer conoscere nel dettaglio requisiti e modalità di richiesta del contributo è disponibile un vademecum in italiano, inglese e ucraino.
Il Commissario delegato per il coordinamento delle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, Prefetta Francesca Ferrandino, ha adottato un Piano che definisce le attività svolte dagli enti istituzionali coinvolti a vario titolo nella gestione omogenea dell'accoglienza sul territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati.
\nIn particolare il Piano fornisce nella prima parte le linee guida in riferimento alla identificazione e censimento dei minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano, al sistema di accoglienza, al monitoraggio delle strutture ospitanti e alle modalità di affido temporaneo.
\nLa seconda parte del Piano è dedicata alle misure di assistenza previste in ambito sanitario e scolastico per garantire gli adempimenti vaccinali obbligatori e l’accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi dei minori stranieri non accompagnati.
\nIl Piano contiene inoltre un Addendum – che stabilisce le procedure idonee a ottimizzare i flussi comunicativi per assicurare l’accoglienza in caso di trasferimenti di minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina nel nostro Paese – e una nota del Ministero dell’Istruzione che fornisce le indicazioni operative sull’accoglienza scolastica.
\nPer prevenire e gestire episodi di allontanamento o scomparsa dei minori dai luoghi di accoglienza, il Commissario ha adottato una nuova sezione del Piano redatta in collaborazione con il Commissario straordinario per le persone scomparse, l’Autorità garante per l’Infanzia, il Dipartimento della Pubblica sicurezza e i Ministeri di Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali e degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
\nLa sezione contiene le linee guida da adottare per prevenire tali episodi e, ove dovessero accadere, per intervenire tempestivamente tramite l’attivazione e la conduzione delle ricerche per ridurre al massimo i tempi che ne potrebbero compromettere l’esito.
\nCon la Circolare del Commissario delegato del 9 agosto 2022 sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione le Linee Guida – adottate ai sensi dell’Ocdpc n. 898 del 23 giugno 2022 – che disciplinano le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni nell'ambito delle attività di accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. Inoltre il 30 settembre sono state pubblicate - sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - alcune risposte a domande frequenti riguardanti l'attività del Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure per le attività di assistenza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dell'Ucraina.
\n","value":"Il Commissario delegato per il coordinamento delle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, Prefetta Francesca Ferrandino, ha adottato un Piano che definisce le attività svolte dagli enti istituzionali coinvolti a vario titolo nella gestione omogenea dell'accoglienza sul territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati.
\r\n\r\nIn particolare il Piano fornisce nella prima parte le linee guida in riferimento alla identificazione e censimento dei minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano, al sistema di accoglienza, al monitoraggio delle strutture ospitanti e alle modalità di affido temporaneo.
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\r\nLa seconda parte del Piano è dedicata alle misure di assistenza previste in ambito sanitario e scolastico per garantire gli adempimenti vaccinali obbligatori e l’accesso ai servizi educativi, scolastici e formativi dei minori stranieri non accompagnati.
Il Piano contiene inoltre un Addendum – che stabilisce le procedure idonee a ottimizzare i flussi comunicativi per assicurare l’accoglienza in caso di trasferimenti di minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina nel nostro Paese – e una nota del Ministero dell’Istruzione che fornisce le indicazioni operative sull’accoglienza scolastica.
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\r\nPer prevenire e gestire episodi di allontanamento o scomparsa dei minori dai luoghi di accoglienza, il Commissario ha adottato una nuova sezione del Piano redatta in collaborazione con il Commissario straordinario per le persone scomparse, l’Autorità garante per l’Infanzia, il Dipartimento della Pubblica sicurezza e i Ministeri di Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali e degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
La sezione contiene le linee guida da adottare per prevenire tali episodi e, ove dovessero accadere, per intervenire tempestivamente tramite l’attivazione e la conduzione delle ricerche per ridurre al massimo i tempi che ne potrebbero compromettere l’esito.
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\r\nCon la Circolare del Commissario delegato del 9 agosto 2022 sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione le Linee Guida – adottate ai sensi dell’Ocdpc n. 898 del 23 giugno 2022 – che disciplinano le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni nell'ambito delle attività di accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. Inoltre il 30 settembre sono state pubblicate - sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - alcune risposte a domande frequenti riguardanti l'attività del Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure per le attività di assistenza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dell'Ucraina.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\nVISTO il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023 ;
\nVISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c on cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023 e n. 969 del 27 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nVISTO l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, con cui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;
\nCONSIDERATO che è necessario assicurare senza soluzione di continuità l’accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, mitigando l’impatto sociale sui soggetti interessati e agevolando percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)
ART. 2
(Rimodulazione della prosecuzione dell’ accoglienza temporanea per persone già ospitate)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 5 ottobre 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\r\n\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023 ;
\r\n\r\nVISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c on cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;
\r\n\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023 e n. 969 del 27 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\r\n\r\nVISTO l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, con cui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;
\r\n\r\nCONSIDERATO che è necessario assicurare senza soluzione di continuità l’accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, mitigando l’impatto sociale sui soggetti interessati e agevolando percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento;
\r\n\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\r\n\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\r\n\r\nDISPONE
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)
ART. 2
\r\n(Rimodulazione della prosecuzione dell’ accoglienza temporanea per persone già ospitate)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\nRoma, 5 ottobre 2023
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2023
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2023
\r\n"},"field_data":"2023-10-05T15:19:28+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/ocdpc-n-1028-del-5-ottobre-2023/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2023","field_titolo_esteso":"Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2023 - Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina","body":{"processed":"IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\nVISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;
\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;
\nSULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare;
EMANA
\nil seguente decreto-legge:
\nART. 1
(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
ART. 2
\n(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)
ART. 3
\n(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)
ART. 4
\n(Commissione nazionale per il diritto di asilo)
ART. 5
\n(Disposizioni finanziarie)
ART. 6
\n(Entrata in vigore)
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2023
\nMATTARELLA
\nMeloni, Presidente del Consiglio dei ministri
\nTajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\nPiantedosi, Ministro dell'interno
\nGiorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
\nMusumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio
\n","value":"IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n\r\nVISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
\r\n\r\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;
\r\n\r\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;
\r\n
\r\nSULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare;
EMANA
\r\n\r\nil seguente decreto-legge:
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
ART. 2
\r\n(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)
ART. 3
\r\n(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)
ART. 4
\r\n(Commissione nazionale per il diritto di asilo)
ART. 5
\r\n(Disposizioni finanziarie)
ART. 6
\r\n(Entrata in vigore)
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2023
\r\n\r\nMATTARELLA
\r\nMeloni, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nTajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\r\nPiantedosi, Ministro dell'interno
\r\nGiorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
\r\nMusumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
\r\n
\r\nVisto, il Guardasigilli: Nordio
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023
\n","value":"Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;
\nVISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
\nVISTO, in particolare, il comma 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670, garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime;
\nCONSIDERATO che alla data del 27 gennaio 2023 risultano presentate, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno e riportati nella dashboard pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, 169.837 domande di protezione temporanea;
\nCONSIDERATO che le domande di contributo di sostentamento autorizzate alla data del 20 gennaio 2023, riportate nella relativa dashboard sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, ammontano a 128.878;
\nCONSIDERATO che con riferimento ai 29 Enti del Terzo Settore e del Privato Sociale valutati positivamente dalla Commissione istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile il 22 aprile 2022, per un totale di 17.012 posti, alla data del 31 dicembre 2022 risultano attivate 14 Convenzioni per totali6.676 posti disponibili;
\nCONSIDERATO che, con decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile rispettivamente rep. 2048 del 5 agosto 2022 di euro 111.057.280,00 e rep. 3160 del 2 dicembre 2022 di euro 67.850.720,00, sono stati trasferiti complessivi 178.908.000,00 euro relativi al contributo forfetario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale parametrato sul valore di 120.000 unità richiedenti protezione temporanea registrato alla data del 10 giugno 2022;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del 9 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nCONSIDERATA la necessità di riallineare le misure previste dal comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ai numeri effettivamente rilevati alla data 31 gennaio 2023, operando, altresì, una proiezione dei relativi incrementi fino al 3 marzo 2023, data di attuale scadenza dello stato d’emergenza, operando a tal fine una rimodulazione delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
\nCONSIDERATO che con riferimento al citato articolo 31, comma 1, lettera a) risultano disponibili risorse finanziarie pari ad euro 109.450.000,00 al netto di quelle che verranno utilizzate fino al 3 marzo 2023, che possono essere destinate alle misure di cui alla lettera c) del medesimo articolo, per un importo di euro 89.0000.000,00;
\nRAVVISATA la necessità, in parallelo alla prosecuzione delle citate misure di assistenza sanitaria, di continuare a garantire anche le correlate misure previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022;
\nRAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare le opportune misure organizzative per il proseguimento delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato di emergenza;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 mediante individuazione del numero dei soggetti coinvolti)
\nART. 2
\n(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 27 febbraio 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\r\n\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;
\r\n\r\nVISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
\r\n\r\nVISTO, in particolare, il comma 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670, garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime;
\r\n\r\nCONSIDERATO che alla data del 27 gennaio 2023 risultano presentate, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno e riportati nella dashboard pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, 169.837 domande di protezione temporanea;
\r\n\r\nCONSIDERATO che le domande di contributo di sostentamento autorizzate alla data del 20 gennaio 2023, riportate nella relativa dashboard sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, ammontano a 128.878;
\r\n\r\nCONSIDERATO che con riferimento ai 29 Enti del Terzo Settore e del Privato Sociale valutati positivamente dalla Commissione istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile il 22 aprile 2022, per un totale di 17.012 posti, alla data del 31 dicembre 2022 risultano attivate 14 Convenzioni per totali6.676 posti disponibili;
\r\n\r\nCONSIDERATO che, con decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile rispettivamente rep. 2048 del 5 agosto 2022 di euro 111.057.280,00 e rep. 3160 del 2 dicembre 2022 di euro 67.850.720,00, sono stati trasferiti complessivi 178.908.000,00 euro relativi al contributo forfetario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale parametrato sul valore di 120.000 unità richiedenti protezione temporanea registrato alla data del 10 giugno 2022;
\r\n\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del 9 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\r\n\r\nCONSIDERATA la necessità di riallineare le misure previste dal comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ai numeri effettivamente rilevati alla data 31 gennaio 2023, operando, altresì, una proiezione dei relativi incrementi fino al 3 marzo 2023, data di attuale scadenza dello stato d’emergenza, operando a tal fine una rimodulazione delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
\r\n\r\nCONSIDERATO che con riferimento al citato articolo 31, comma 1, lettera a) risultano disponibili risorse finanziarie pari ad euro 109.450.000,00 al netto di quelle che verranno utilizzate fino al 3 marzo 2023, che possono essere destinate alle misure di cui alla lettera c) del medesimo articolo, per un importo di euro 89.0000.000,00;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità, in parallelo alla prosecuzione delle citate misure di assistenza sanitaria, di continuare a garantire anche le correlate misure previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022;
\r\n\r\nRAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare le opportune misure organizzative per il proseguimento delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato di emergenza;
\r\n\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\r\n\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\r\n\r\nDISPONE
\r\n\r\nART. 1
\r\n\r\n(Rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 mediante individuazione del numero dei soggetti coinvolti)
\r\n\r\nART. 2
\r\n(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\nRoma, 27 febbraio 2023
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023
\r\n"},"field_data":"2023-02-27T13:51:43+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/ocdpc-n-969-del-27-febbraio-2023/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Ocdpc n. 937 del 20 ottobre 2022","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 937 del 20 ottobre 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina\r\n","body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e, in particolare, l’articolo 26;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022 e n. 927 del 3 ottobre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nCONSIDERATO che le persone provenienti dall’Ucraina sono tenute, entro novanta giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, a regolarizzare la propria posizione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
\nCONSIDERATO altresì che la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e la conseguente acquisizione del codice fiscale quale dato identificativo di base costituiscono requisiti fondamentali per l’accesso alle misure assistenziali introdotte dalle autorità nazionali a supporto della popolazione in fuga dagli eventi bellici in atto sul territorio ucraino;
\nRAVVISATA la necessità, anche in ragione del lasso di tempo trascorso dall’avvio delle attività assistenziali, di garantire la puntuale e rigorosa verifica di quanto sopra prescritto da parte di tutti i soggetti componenti la filiera dell’assistenza ed accoglienza;
\nRAVVISATA altresì la necessità di provvedere, salvo limitate eccezioni, alla cessazione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina presso le strutture alberghiere, ricorrendo alle altre forme di accoglienza e sostentamento a tal fine appositamente finanziate e regolate;
\nVISTA la circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2022 recante “Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto”;
\nCONSIDERATO che con la delibera di ulteriore stanziamento del 28 settembre u.s. e con la circolare del 26 settembre u.s. di cui sopra è stato previsto un processo di progressiva riduzione e dimezzamento, propedeutica alla definitiva cessazione, delle risorse finanziarie destinate all’assistenza presso le strutture alberghiere e che, pertanto, la presente ordinanza è volta favorire la piena attuazione ed accelerazione di tale percorso;
\nRAVVISATA altresì la necessità, al fine di contribuire alla riduzione dell’utilizzo delle strutture alberghiere, di integrare le ulteriori misure di accoglienza diffusa ammissibili nell’ambito delle risorse finanziarie a tal fine assegnate;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina)
ART. 2
\n(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n\n
Roma, 20 ottobre 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
\n
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\r\n\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e, in particolare, l’articolo 26;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022;
\r\n\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022 e n. 927 del 3 ottobre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\r\n\r\nCONSIDERATO che le persone provenienti dall’Ucraina sono tenute, entro novanta giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, a regolarizzare la propria posizione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
\r\n\r\nCONSIDERATO altresì che la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e la conseguente acquisizione del codice fiscale quale dato identificativo di base costituiscono requisiti fondamentali per l’accesso alle misure assistenziali introdotte dalle autorità nazionali a supporto della popolazione in fuga dagli eventi bellici in atto sul territorio ucraino;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità, anche in ragione del lasso di tempo trascorso dall’avvio delle attività assistenziali, di garantire la puntuale e rigorosa verifica di quanto sopra prescritto da parte di tutti i soggetti componenti la filiera dell’assistenza ed accoglienza;
\r\n\r\nRAVVISATA altresì la necessità di provvedere, salvo limitate eccezioni, alla cessazione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina presso le strutture alberghiere, ricorrendo alle altre forme di accoglienza e sostentamento a tal fine appositamente finanziate e regolate;
\r\n\r\nVISTA la circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2022 recante “Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto”;
\r\n\r\nCONSIDERATO che con la delibera di ulteriore stanziamento del 28 settembre u.s. e con la circolare del 26 settembre u.s. di cui sopra è stato previsto un processo di progressiva riduzione e dimezzamento, propedeutica alla definitiva cessazione, delle risorse finanziarie destinate all’assistenza presso le strutture alberghiere e che, pertanto, la presente ordinanza è volta favorire la piena attuazione ed accelerazione di tale percorso;
\r\n\r\nRAVVISATA altresì la necessità, al fine di contribuire alla riduzione dell’utilizzo delle strutture alberghiere, di integrare le ulteriori misure di accoglienza diffusa ammissibili nell’ambito delle risorse finanziarie a tal fine assegnate;
\r\n\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\r\n\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\r\n\r\nDISPONE
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina)
ART. 2
\r\n(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Roma, 20 ottobre 2022
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
\r\n
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022 e nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022 e n. 921 del 15 settembre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nSENTITA l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
\nRAVVISATA la necessità, ai sensi dell’articolo 44, comma 4 del citato decreto-legge n. 50/2022, di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea;
\nRAVVISATA altresì la necessità di aggiornare alcuni dei parametri previsti dall’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022 in ragione dell’incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al richiamato D.P.C.M. del 28 marzo 2022 rispetto alla data di adozione della predetta ordinanza, nonché del correlato incremento di attività a carico delle strutture regionali e delle province autonome direttamente coinvolte nelle relative incombenze amministrative, operative e gestionali;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Misure temporanee per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)
ART. 2
\n(Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale – modifiche all’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 3 ottobre 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\r\n\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
\r\n\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022 e nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022 e n. 921 del 15 settembre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\r\n\r\nSENTITA l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità, ai sensi dell’articolo 44, comma 4 del citato decreto-legge n. 50/2022, di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea;
\r\n\r\nRAVVISATA altresì la necessità di aggiornare alcuni dei parametri previsti dall’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022 in ragione dell’incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al richiamato D.P.C.M. del 28 marzo 2022 rispetto alla data di adozione della predetta ordinanza, nonché del correlato incremento di attività a carico delle strutture regionali e delle province autonome direttamente coinvolte nelle relative incombenze amministrative, operative e gestionali;
\r\n\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\r\n\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\r\n\r\nDISPONE
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Misure temporanee per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)
ART. 2
\r\n(Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale – modifiche all’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\nRoma, 3 ottobre 2022
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.236 dell'8 ottobre 2022
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.236 dell'8 ottobre 2022
\r\n"},"field_data":"2022-10-03T13:28:32+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/ocdpc-n-927-del-3-ottobre-2022-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Ocdpc n. 898 del 23 giugno 2022 ","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 898 del 23 giugno 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina","body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ed, in particolare, l’articolo 31-bis che ha introdotto un regime nuovo e particolarmente favorevole per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022 e n. 895 del 24 maggio 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nRAVVISATA la necessità di allineare le disposizioni emergenziali finora adottate, semplificando e riconducendo tutti i casi connessi con l'assistenza dovuta ai minori stranieri non accompagnati ad un unico regime, come individuato dal citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Ulteriori disposizioni relative al Commissario delegato per i minori non accompagnati)
ART, 2
\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022)
ART. 3
\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022)
ART. 4
\n(Prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n\nRoma, 23 giugno 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\r\n\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ed, in particolare, l’articolo 31-bis che ha introdotto un regime nuovo e particolarmente favorevole per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
\r\n\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022 e n. 895 del 24 maggio 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità di allineare le disposizioni emergenziali finora adottate, semplificando e riconducendo tutti i casi connessi con l'assistenza dovuta ai minori stranieri non accompagnati ad un unico regime, come individuato dal citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
\r\n\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\r\n\r\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\r\n\r\nDISPONE
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Ulteriori disposizioni relative al Commissario delegato per i minori non accompagnati)
\r\nART, 2
\r\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022)
\r\nART. 3
\r\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022)
\r\nART. 4
\r\n(Prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\n
\r\nRoma, 23 giugno 2022
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2022
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2022
\r\n"},"field_data":"2022-06-23T10:19:39+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/ocdpc-n-898-del-23-giugno-2022-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Legge n. 51 del 20 maggio 2022","field_titolo_esteso":"Legge n. 51 del 20 maggio 2022 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina","body":{"processed":"Pubblichiamo di seguito l'art.1 della Legge 51/2022, le modifiche all'art. 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 in materia di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina e l'integrazione relativa all'assistenza ai minori non accompagnati. In allegato è possibile consultare il testo integrale della Legge.
\nLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\nPROMULGA
\nla seguente legge:
\nART. 1
\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
\nData a Roma, addi' 20 maggio 2022
\nMATTARELLA
\nDraghi, Presidente del Consiglio dei ministri
\nVisto, il Guardasigilli: Cartabia
Pubblichiamo di seguito l'art.1 della Legge 51/2022, le modifiche all'art. 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 in materia di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina e l'integrazione relativa all'assistenza ai minori non accompagnati. In allegato è possibile consultare il testo integrale della Legge.
\r\n
\r\n
\r\nLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
\r\n
\r\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n
\r\nPROMULGA
\r\n
\r\nla seguente legge:
\r\n
\r\nART. 1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
\r\n
\r\nData a Roma, addi' 20 maggio 2022
\r\n
\r\nMATTARELLA
\r\nDraghi, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nVisto, il Guardasigilli: Cartabia
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in particolare l’articolo 56;
\nVISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, in particolare l’articolo 13 ter;
\nVISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
\nVISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
\nVISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’articolo 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
\nVISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022 con cui è istituita una struttura di coordinamento nazionale che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
\nRAVVISATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31 del citato decreto legge n. 21/2022, disciplinando con la necessaria urgenza le diverse forme di supporto all'accoglienza ivi previste, dando riscontro alle indifferibili esigenze delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDISPONE
\nART. 1
(Accoglienza diffusa)
ART. 2
(Contributo di sostentamento)
ART. 3
(Gestione dei dati personali per le misure di accoglienza e sostentamento)
ART. 4
(Disposizioni connesse con l’acquisizione della progressiva autonomia dei beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento)
\n
ART. 5
(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
ART. 6
(Gestione dei dati personali per le misure di assistenza sanitaria)
ART. 7
(Disposizioni sulla condivisione e sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
ART. 8
(Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina)
ART. 9
(Modifiche all’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)
ART. 10
(Modifiche all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022)
ART. 11
(Copertura finanziaria)
ART. 12
(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n
Roma, 29 marzo 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in particolare l’articolo 56;
\r\n\r\nVISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, in particolare l’articolo 13 ter;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017;
\r\n\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
\r\n\r\nVISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’articolo 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
\r\n\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022 con cui è istituita una struttura di coordinamento nazionale che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31 del citato decreto legge n. 21/2022, disciplinando con la necessaria urgenza le diverse forme di supporto all'accoglienza ivi previste, dando riscontro alle indifferibili esigenze delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto;
\r\n\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\r\n\r\nDISPONE
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Accoglienza diffusa)
ART. 2
\r\n(Contributo di sostentamento)
ART. 3
\r\n(Gestione dei dati personali per le misure di accoglienza e sostentamento)
ART. 4
\r\n(Disposizioni connesse con l’acquisizione della progressiva autonomia dei beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento)
\r\n\r\n
ART. 5
\r\n(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
ART. 6
\r\n(Gestione dei dati personali per le misure di assistenza sanitaria)
ART. 7
\r\n(Disposizioni sulla condivisione e sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
ART. 8
\r\n(Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina)
ART. 9
\r\n(Modifiche all’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)
ART. 10
\r\n(Modifiche all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022)
ART. 11
\r\n(Copertura finanziaria)
ART. 12
\r\n(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
Roma, 29 marzo 2022
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022
\n","value":"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022
\r\n"},"field_data":"2022-03-29T17:48:08+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/ocdpc-n-881-del-29-marzo-2022-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":466,"name":"Ordinanze","field_etichetta_en":"Ordinances"},{"drupal_internal__tid":467,"name":"Ordinanze del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department ordinances"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Dpcm del 28 marzo 2022","field_titolo_esteso":"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 - Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso","body":{"processed":"IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nVISTA la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
\nVISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
\nVISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
\nVISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
\nVISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto»;
\nCONSIDERATA la necessità di definire le misure di protezione temporanea occorrenti a dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022;
\nACQUISITA l'intesa dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute;
\nDECRETA
\nART. 1
\n(Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari)
ART. 2
\nPermesso di soggiorno per protezione temporanea
ART. 3
\n(Protezione temporanea e protezione internazionale)
ART. 4
\n(Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea)
ART. 5
\n(Misure assistenziali)
ART. 6
\n(Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia)
ART. 7
\n(Punto di contatto nazionale)
ART. 8
\n(Disposizioni finali e finanziarie)
\nIl presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 28 marzo 2022
\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nMario Draghi
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\n
\r\nVISTA la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
\r\n
\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
\r\n
\r\nVISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
\r\n
\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto»;
\r\n
\r\nCONSIDERATA la necessità di definire le misure di protezione temporanea occorrenti a dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022;
\r\n
\r\nACQUISITA l'intesa dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute;
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari)
ART. 2
\r\nPermesso di soggiorno per protezione temporanea
ART. 3
\r\n(Protezione temporanea e protezione internazionale)
ART. 4
\r\n(Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea)
ART. 5
\r\n(Misure assistenziali)
ART. 6
\r\n(Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia)
ART. 7
\r\n(Punto di contatto nazionale)
ART. 8
\r\n(Disposizioni finali e finanziarie)
\r\nIl presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nRoma, 28 marzo 2022
\r\n
\r\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\nMario Draghi
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022
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\nCONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\nVISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
\nVISTI gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
\nVISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;
\nVISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
\nCONSIDERATA la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;
\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;
\nCONSIDERATA la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;
\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;
\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;
\nSULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
\nEMANA
\nil seguente decreto-legge
\nART. 1
\n(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)
ART. 2
\n(Bonus carburante ai dipendenti)
Titolo II
\nMISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS
ART. 3
\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)
ART. 4
\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)
ART. 5
\n(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)
ART. 6
\n(Bonus sociale elettricità e gas)
ART. 7
\n(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
Titolo III
\nSOSTEGNO ALLE IMPRESE
\nCapo I
\nMisure per la liquidità delle imprese
ART. 8
\n(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)
ART. 9
\n(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)
ART. 10
\n(Imprese energivore di interesse strategico)
Capo II
\nMisure per il lavoro
ART. 11
\n(Disposizioni in materia di integrazione salariale)
ART. 12
\n(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)
Capo III
\nMisure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo
ART. 13
\n(Ferrobonus e marebonus)
ART. 14
\n(Clausola di adeguamento corrispettivo)
ART. 15
\n(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)
ART. 16
\n(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)
ART. 17
\n(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)
ART. 18
\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
ART. 19
\n(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
ART. 20
\n(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
ART. 21
\n(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)
ART. 22
\n(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)
Capo IV
\nContratti pubblici
ART. 23
\n(Revisione prezzi)
Titolo IV
\nRAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
\nCapo I
\nGolden power
ART. 24
\n(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)
ART. 25
\n(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)
ART. 26
\n(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)
ART. 27
\n(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)
ART. 28
\n(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)
Capo II
\nCybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche
ART. 29
\n(Rafforzamento della disciplina cyber)
ART. 30
\n(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
Titolo V
\nACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
ART. 31
\n(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
ART. 32
\n(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
ART. 33
\n(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)
ART. 34
\n(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)
ART. 35
\n(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)
Titolo VI
\nDISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
ART. 36
\n(Misure urgenti per la scuola)
ART. 37
\n(Contributo straordinario contro il caro bollette)
ART. 38
\n(Disposizioni finanziarie)
ART. 39
\n(Entrata in vigore)
\nDato a Roma, addì 21 marzo 2022
\nMATTARELLA
\nDraghi, Presidente del Consiglio dei ministri
\nDi Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\nLamorgese, Ministro dell'interno
\nFranco, Ministro dell'economia e delle finanze
\nGiorgetti, Ministro dello sviluppo economico
\nPatuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
\nCingolani, Ministro della transizione ecologica
\nOrlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\nSperanza, Ministro della salute
\nGiovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
\nVisto, il Guardasigilli: Cartabia
\n
Allegato I all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
\nAllegato A all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
\n","value":"Titolo I
\r\nCONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n
\r\nVISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTI gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
\r\n
\r\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
\r\n
\r\nCONSIDERATA la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;
\r\n
\r\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;
\r\n
\r\nCONSIDERATA la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;
\r\n
\r\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;
\r\n
\r\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;
\r\n
\r\nSULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
\r\n
\r\nEMANA
\r\n
\r\nil seguente decreto-legge
\r\n
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)
ART. 2
\r\n(Bonus carburante ai dipendenti)
\r\nTitolo II
\r\nMISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS
ART. 3
\r\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)
ART. 4
\r\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)
ART. 5
\r\n(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)
ART. 6
\r\n(Bonus sociale elettricità e gas)
ART. 7
\r\n(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
\r\nTitolo III
\r\nSOSTEGNO ALLE IMPRESE
\r\nCapo I
\r\nMisure per la liquidità delle imprese
ART. 8
\r\n(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)
ART. 9
\r\n(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)
ART. 10
\r\n(Imprese energivore di interesse strategico)
\r\nCapo II
\r\nMisure per il lavoro
ART. 11
\r\n(Disposizioni in materia di integrazione salariale)
ART. 12
\r\n(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)
\r\nCapo III
\r\nMisure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo
ART. 13
\r\n(Ferrobonus e marebonus)
ART. 14
\r\n(Clausola di adeguamento corrispettivo)
ART. 15
\r\n(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)
ART. 16
\r\n(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)
ART. 17
\r\n(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)
ART. 18
\r\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
ART. 19
\r\n(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
ART. 20
\r\n(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
ART. 21
\r\n(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)
ART. 22
\r\n(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)
\r\nCapo IV
\r\nContratti pubblici
ART. 23
\r\n(Revisione prezzi)
\r\nTitolo IV
\r\nRAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
\r\nCapo I
\r\nGolden power
ART. 24
\r\n(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)
ART. 25
\r\n(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)
ART. 26
\r\n(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)
ART. 27
\r\n(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)
ART. 28
\r\n(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)
\r\nCapo II
\r\nCybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche
ART. 29
\r\n(Rafforzamento della disciplina cyber)
ART. 30
\r\n(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
Titolo V
\r\nACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
ART. 31
\r\n(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
ART. 32
\r\n(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
ART. 33
\r\n(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)
ART. 34
\r\n(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)
ART. 35
\r\n(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)
\r\nTitolo VI
\r\nDISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
ART. 36
\r\n(Misure urgenti per la scuola)
ART. 37
\r\n(Contributo straordinario contro il caro bollette)
ART. 38
\r\n(Disposizioni finanziarie)
ART. 39
\r\n(Entrata in vigore)
\r\nDato a Roma, addì 21 marzo 2022
\r\n
\r\nMATTARELLA
\r\nDraghi, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nDi Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\r\nLamorgese, Ministro dell'interno
\r\nFranco, Ministro dell'economia e delle finanze
\r\nGiorgetti, Ministro dello sviluppo economico
\r\nPatuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
\r\nCingolani, Ministro della transizione ecologica
\r\nOrlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\r\nSperanza, Ministro della salute
\r\nGiovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
\r\nVisto, il Guardasigilli: Cartabia
\r\n\r\n
Allegato I all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
\r\n\r\nAllegato A all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
\r\n"},"field_abstract":{"processed":"Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
\nVISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nRAVVISATA la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;
\nRAVVISATA la necessità di nominare un Commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
\nRAVVISATA la necessità di rafforzare, mediante servizi digitali, le attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali;
\nRAVVISATA la necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna;
\nVISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile prot. n. 8935 dell’11 marzo 2022;
\nVISTA la nota del Ministero dell’interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\n
DISPONE
\nART. 1
(Modifiche all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)
ART. 2
(Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati)
ART. 3
(Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo)
ART. 4
(Supporto tecnico)
ART. 5
(Trattamento dati personali)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 13 marzo 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\r\n\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
\r\n\r\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
\r\n\r\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità di nominare un Commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità di rafforzare, mediante servizi digitali, le attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali;
\r\n\r\nRAVVISATA la necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna;
\r\n\r\nVISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile prot. n. 8935 dell’11 marzo 2022;
\r\n\r\nVISTA la nota del Ministero dell’interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022;
\r\n\r\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\r\n
DISPONE
\r\n\r\nART. 1
\r\n(Modifiche all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)
ART. 2
\r\n(Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati)
ART. 3
\r\n(Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo)
ART. 4
\r\n(Supporto tecnico)
ART. 5
\r\n(Trattamento dati personali)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n\r\nRoma, 13 marzo 2022
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022
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