{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-en-jsx","path":"/en/pagina-base/system-reception-and-assistance-ukrainian-population/","result":{"data":{"node":{"title":"The system of reception and assistance to the Ukrainian population","field_titolo_esteso":"The system of reception and assistance to the Ukrainian population","drupal_internal__nid":900004266,"field_data":"2022-04-02T15:10:37+02:00","field_id_contenuto_originale":900004265,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"body":{"processed":"

The Department has developed the Plan for the reception and assistance of the population from Ukraine to uniform the response to the emergency on the national territory. This plan integrates the document on the First operational indications for the planning and management of reception and assistance of people from Ukraine.

\n

With the operational indications issued on May 9, 2022, the Plan has been integrated with the measures of widespread reception to be implemented by the third sector and social private subjects.

\n

 

\n"},"fields":{"slug":"/pagina-base/system-reception-and-assistance-ukrainian-population/"},"field_link_esterni":[],"field_tabella":null,"relationships":{"field_immagine_dettaglio":{"field_alt":"Vysnè Nemeckè (Slovacchia), 22 marzo 2022 – Cittadini ucraini al valico di frontiera con la Slovacchia","field_didascalia":"Vysnè Nemeckè (Slovacchia), 22 marzo 2022 – Cittadini ucraini al valico di frontiera con la Slovacchia","field_titolo_esteso":"Vysnè Nemeckè (Slovacchia), 22 marzo 2022 – Cittadini ucraini al valico di frontiera con la Slovacchia","relationships":{"image":{"localFile":{"publicURL":"/static/c5680d7dee239f942c934d3e5a1fef62/51953741037-b9b0b0ed87-6k.jpg","childImageSharp":{"fluid":{"aspectRatio":1.5027322404371584,"src":"/static/c5680d7dee239f942c934d3e5a1fef62/14b42/51953741037-b9b0b0ed87-6k.jpg","srcSet":"/static/c5680d7dee239f942c934d3e5a1fef62/cf463/51953741037-b9b0b0ed87-6k.jpg 275w,\n/static/c5680d7dee239f942c934d3e5a1fef62/dee3b/51953741037-b9b0b0ed87-6k.jpg 550w,\n/static/c5680d7dee239f942c934d3e5a1fef62/14b42/51953741037-b9b0b0ed87-6k.jpg 800w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px"}}}}}},"field_sottodominio":{"name":"Emergenze"},"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/pagina-base/il-sistema-di-accoglienza-e-assistenza-alla-popolazione-ucraina/"}},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_box_social":null,"field_accordion":[{"field_titolo":"Organization of first reception and assistance activities","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"

Border Police, UNHCR representatives and civil protection volunteers carry out monitoring activities at the national borders in order to identify the flow of Ukrainian citizens arriving in Italy and verify the need for support and assistance.

\n

The Ukrainian citizens who do not have an autonomous accommodation hosted by relatives or friends receive the basic necessities. Subsequently, the search for suitable accommodation among those available in the reception system starts.

\n","value":"

Border Police, UNHCR representatives and civil protection volunteers carry out monitoring activities at the national borders in order to identify the flow of Ukrainian citizens arriving in Italy and verify the need for support and assistance.

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The Ukrainian citizens who do not have an autonomous accommodation hosted by relatives or friends receive the basic necessities. Subsequently, the search for suitable accommodation among those available in the reception system starts.

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The Presidents of the Regions, Delegated Commissioners, and the Presidents of the Autonomous Provinces of Trento and Bolzano, coordinate in their own territory the organization of rescue, assistance and reception activities for the population coming from Ukraine. Each region has set up a structure of coordination integrated with the state and local components that operates in conjunction with the Third Sector and Social Private subjects and, if present, local representatives of the Ukrainian community.

\n

The aim is to have a constantly updated overview of the assistance provided to the Ukrainian population on the territory and information on available reception facilities, the management of transit and first reception areas and the transfer to the facilities appropriately identified.
\nThe search for the availability of facilities, among those provided in the reception system and in the subsidiary system, is carried out according to the procedure already defined in the First Operational Guidelines: the different levels of coordination, from regional to national, operate according to the principle of subsidiarity in order to ensure the necessary support to the most affected territories that may represent particular criticality.

\n

In case of necessity, if the incoming flows are incompatible with the activation timing of the reception system, the regional coordinators verify the availability of places in temporary accommodation previously identified (hotels and accommodation facilities, religious institutions), able to accommodate Ukrainian citizens for the time necessary to transfer to other structures of the reception network.
\nWhere there is no availability in the reception system or regional structures, the national competition will be provided by the DiComaC., which operates at the Department of Civil Protection and is in constant liaison with all regional coordinating structures, the central State Administrations, international organizations and the Ukrainian community in Italy.

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The Presidents of the Regions, Delegated Commissioners, and the Presidents of the Autonomous Provinces of Trento and Bolzano, coordinate in their own territory the organization of rescue, assistance and reception activities for the population coming from Ukraine. Each region has set up a structure of coordination integrated with the state and local components that operates in conjunction with the Third Sector and Social Private subjects and, if present, local representatives of the Ukrainian community.

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The aim is to have a constantly updated overview of the assistance provided to the Ukrainian population on the territory and information on available reception facilities, the management of transit and first reception areas and the transfer to the facilities appropriately identified.
\r\nThe search for the availability of facilities, among those provided in the reception system and in the subsidiary system, is carried out according to the procedure already defined in the First Operational Guidelines: the different levels of coordination, from regional to national, operate according to the principle of subsidiarity in order to ensure the necessary support to the most affected territories that may represent particular criticality.

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In case of necessity, if the incoming flows are incompatible with the activation timing of the reception system, the regional coordinators verify the availability of places in temporary accommodation previously identified (hotels and accommodation facilities, religious institutions), able to accommodate Ukrainian citizens for the time necessary to transfer to other structures of the reception network.
\r\nWhere there is no availability in the reception system or regional structures, the national competition will be provided by the DiComaC., which operates at the Department of Civil Protection and is in constant liaison with all regional coordinating structures, the central State Administrations, international organizations and the Ukrainian community in Italy.

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In order to guarantee assistance in our country to the Ukrainians fleeing from the war, a system has been defined that provides for different forms of support complementary to each other, and that integrates that ordinarily provided for asylum seekers and refugees, also in anticipation of significant arrivals.

\n

CAS and SAI. The national network for the ordinary reception of asylum seekers and refugees is composed of the CAS - Centro di Accoglienza Straordinaria (Extraordinary Reception Centers) and the SAI - Sistema Accoglienza Integrazione (Integration Reception System). The structures of the CAS are identified by the Prefectures, the SAI system consists of the network of local authorities that, with the support of the third sector, guarantee integrated reception interventions. The network has been further strengthened to respond to the current situation with 8,000 additional places.

\n

Reception. The Decree-Law no. 21 of March 21, 2022 has identified additional reception procedures to implement with the support of municipalities, third sector and private social actors. A call for expressions of interest addressed to Third Sector and Social Private entities will be published on this website soon, in order to identify suitable structures to provide assistance and widespread reception services, up to a maximum of 15 thousand places.

\n

At the end of the activities carried out by a specially appointed Commission, 29 expressions of interest were positively evaluated, for a total of 17,012 places offered.
\nTogether with the Ministry of Labour and Social Policies, the Conference of Regions and Autonomous Provinces and the National Association of Italian Municipalities, the Civil Protection Department will sign special agreements with each of the proposing bodies that have presented the manifestations judged positively. Through the DiComaC, the Department will provide the coordinating structures of the Regions and Autonomous Provinces with lists of the availability of widespread reception provided in the agreements.
\nThe widespread reception activities will be implemented throughout the country, according to the territorial areas in which the organizations operate, until December 31, 2022. Up to 15,000 places will be activated, with priority to the areas where there is higher demand for permanence from Ukrainian citizens.

\n

In order to better define the modalities and the period of assistance, the Department has prepared the operational indications for the management of the availability of widespread reception in the national territory for the population coming from Ukraine.
\nThe measure of widespread reception is intended primarily for people now temporarily located in hotel facilities and accommodation identified by the Regions and Autonomous Provinces, to which can be added people arriving in Italy from Ukraine and finally those who have initially found independent accommodation but need a new accommodation. In the event that the availability of accommodation is not sufficient to cover the needs of an area, the DiComaC - following the recommendation of the coordinating structures of the Regions and Autonomous Provinces concerned - will identify the Region or Autonomous Province with sufficient availability of accommodation, according to geographical proximity or preference of destination of citizens from Ukraine.

\n

The solutions provided by the widespread reception should be considered, after verifying the availability of CAS and SAI and excluding facilities hosting persons with disabilities, the main reception option together with the subsistence allowance.

\n

The subsistence allowance consists of 300 euros per month for each Ukrainian citizen, holder of temporary protection, who has found autonomous accommodation. The adult holder of legal guardianship, or foster parent, also receives a contribution of 150 euros per month for each minor under 18 years of age. The contribution is paid for a maximum of 90 days, starting from the date of presentation of the request for temporary protection. The subsistence allowance can be requested through the platform: https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it 
\nA vademecum in Italian, English and Ukrainian is available for detailed information on the requirements and methods of applying for the contribution.

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In order to guarantee assistance in our country to the Ukrainians fleeing from the war, a system has been defined that provides for different forms of support complementary to each other, and that integrates that ordinarily provided for asylum seekers and refugees, also in anticipation of significant arrivals.

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CAS and SAI. The national network for the ordinary reception of asylum seekers and refugees is composed of the CAS - Centro di Accoglienza Straordinaria (Extraordinary Reception Centers) and the SAI - Sistema Accoglienza Integrazione (Integration Reception System). The structures of the CAS are identified by the Prefectures, the SAI system consists of the network of local authorities that, with the support of the third sector, guarantee integrated reception interventions. The network has been further strengthened to respond to the current situation with 8,000 additional places.

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Reception. The Decree-Law no. 21 of March 21, 2022 has identified additional reception procedures to implement with the support of municipalities, third sector and private social actors. A call for expressions of interest addressed to Third Sector and Social Private entities will be published on this website soon, in order to identify suitable structures to provide assistance and widespread reception services, up to a maximum of 15 thousand places.

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At the end of the activities carried out by a specially appointed Commission, 29 expressions of interest were positively evaluated, for a total of 17,012 places offered.
\r\nTogether with the Ministry of Labour and Social Policies, the Conference of Regions and Autonomous Provinces and the National Association of Italian Municipalities, the Civil Protection Department will sign special agreements with each of the proposing bodies that have presented the manifestations judged positively. Through the DiComaC, the Department will provide the coordinating structures of the Regions and Autonomous Provinces with lists of the availability of widespread reception provided in the agreements.
\r\nThe widespread reception activities will be implemented throughout the country, according to the territorial areas in which the organizations operate, until December 31, 2022. Up to 15,000 places will be activated, with priority to the areas where there is higher demand for permanence from Ukrainian citizens.

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In order to better define the modalities and the period of assistance, the Department has prepared the operational indications for the management of the availability of widespread reception in the national territory for the population coming from Ukraine.
\r\nThe measure of widespread reception is intended primarily for people now temporarily located in hotel facilities and accommodation identified by the Regions and Autonomous Provinces, to which can be added people arriving in Italy from Ukraine and finally those who have initially found independent accommodation but need a new accommodation. In the event that the availability of accommodation is not sufficient to cover the needs of an area, the DiComaC - following the recommendation of the coordinating structures of the Regions and Autonomous Provinces concerned - will identify the Region or Autonomous Province with sufficient availability of accommodation, according to geographical proximity or preference of destination of citizens from Ukraine.

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The solutions provided by the widespread reception should be considered, after verifying the availability of CAS and SAI and excluding facilities hosting persons with disabilities, the main reception option together with the subsistence allowance.

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The subsistence allowance consists of 300 euros per month for each Ukrainian citizen, holder of temporary protection, who has found autonomous accommodation. The adult holder of legal guardianship, or foster parent, also receives a contribution of 150 euros per month for each minor under 18 years of age. The contribution is paid for a maximum of 90 days, starting from the date of presentation of the request for temporary protection. The subsistence allowance can be requested through the platform: https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it 
\r\nA vademecum in Italian, English and Ukrainian is available for detailed information on the requirements and methods of applying for the contribution.

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The Commissioner delegated for the coordination of assistance to unaccompanied minors from Ukraine, Perfect Francesca Ferrandino, has adopted a Plan that defines the activities carried out by the institutional bodies involved in various ways in the homogeneous management of the reception of unaccompanied foreign minors on the national territory.

\n

In particular, the Plan provides guidelines for the identification and census of unaccompanied foreign minors on the Italian territory, the reception system, the monitoring of host structures, and the modalities of temporary foster care. 

\n

The second part of the Plan provides for measures related to health care and education to ensure mandatory vaccination requirements and the access to the school system for unaccompanied foreign minors

\n

The Plan also contains an Addendum that establishes procedures to improve communication flows to ensure reception in the event of transfers of unaccompanied foreign minors from Ukraine to our country.

\n

To prevent and control any incidents of minors' disappearance or abandonment from host structures, the Commissioner has adopted a new section of the Plan drafted in collaboration with the Extraordinary Commissioner for Missing Persons, the Supervisory Authority for Children, the Department of Public Security, and the Ministries of Justice, Labor and Social Policy, and Foreign Affairs and International Cooperation.

\n

The section contains guidelines to prevent these episodes and, and should they occur, intervene promptly through the activation and search operation to reduce the period that may impact the outcome of the search.

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The Commissioner delegated for the coordination of assistance to unaccompanied minors from Ukraine, Perfect Francesca Ferrandino, has adopted a Plan that defines the activities carried out by the institutional bodies involved in various ways in the homogeneous management of the reception of unaccompanied foreign minors on the national territory.

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In particular, the Plan provides guidelines for the identification and census of unaccompanied foreign minors on the Italian territory, the reception system, the monitoring of host structures, and the modalities of temporary foster care. 

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The second part of the Plan provides for measures related to health care and education to ensure mandatory vaccination requirements and the access to the school system for unaccompanied foreign minors

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The Plan also contains an Addendum that establishes procedures to improve communication flows to ensure reception in the event of transfers of unaccompanied foreign minors from Ukraine to our country.

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To prevent and control any incidents of minors' disappearance or abandonment from host structures, the Commissioner has adopted a new section of the Plan drafted in collaboration with the Extraordinary Commissioner for Missing Persons, the Supervisory Authority for Children, the Department of Public Security, and the Ministries of Justice, Labor and Social Policy, and Foreign Affairs and International Cooperation.

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The section contains guidelines to prevent these episodes and, and should they occur, intervene promptly through the activation and search operation to reduce the period that may impact the outcome of the search.

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

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VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

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VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

\n

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

\n

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023 ;

\n

VISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c on cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023 e n. 969 del 27 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\n

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, con cui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;

\n

CONSIDERATO che è necessario assicurare senza soluzione di continuità l’accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, mitigando l’impatto sociale sui soggetti interessati e agevolando percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento;

\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

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ART. 1
(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)

\n
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022 anche per garantire l’omogeneità del sistema di accoglienza sull’intero territorio nazionale, in assenza di posti adeguati ad assicurare, senza soluzione di continuità, l’accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina in ragione della grave crisi internazionale in atto, mitigando l’impatto sociale  sui soggetti interessati senza alterare i percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento, nonché al fine di tutelare l’unità dei gruppi familiari e di salvaguardare, in particolare, i soggetti in condizioni di vulnerabilità e fragilità,  i Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono attivare, in via residuale rispetto al sistema prioritario di accoglienza istituzionale di livello nazionale previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, mediante convenzioni aventi valenza territoriale, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ferme restando le condizioni e i requisiti dei servizi offerti previsti dall’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.969 dell’11 aprile 2022 e nel rispetto dei limiti di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi di cui al predetto Avviso, anche in deroga al limite dei 15 posti e ai requisiti soggettivi di esperienza minima ivi indicati.
  2. \n
  3. Qualora decidano di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare tali convenzioni con il coinvolgimento dei Comuni interessati e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse su scala territoriale in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti, con riferimento alle attività di  assistenza già in essere, sia con il soggetto privato che assicura vitto e alloggio sia con gli enti e le associazioni di cui al richiamato articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche in consorzio o con altra modalità di associazione tra loro, erogatori degli ulteriori servizi previsti. Si prescinde dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta ai soggetti che assicurano vitto e alloggio qualora gli stessi abbiano già partecipato a procedure di individuazione espletate ai fini di quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera b), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna.
  4. \n
  5. Si può prescindere dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta agli enti e le associazioni di cui al richiamato articolo 31, comma 1, Iettera a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano già partecipato alle procedure di individuazione espletate ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, anche per l’attivazione di forme di assistenza ed accoglienza su scala territoriale. I Commissari Delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, in questi casi, a stipulare convenzioni con i summenzionati soggetti.
  6. \n
  7. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, possono affidare ai Comuni, individuati quali Soggetti Attuatori, l’attivazione   delle convenzioni di cui al comma 1, i quali,  in tal caso, provvedono direttamente alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna e alla relativa stipula, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
  8. \n
  9. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono condotte in raccordo con le Prefetture, alle quali competono in via prioritaria le misure di accoglienza ed assistenza istituzionale mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 ed i rapporti con il Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al quale è in capo la gestione del sistema di accoglienza e integrazione.
  10. \n
  11. Le convenzioni di cui al presente articolo sono trasmesse, preventivamente alla loro sottoscrizione, dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano al Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari complessivi prefissati dall’articolo 31, comma,1 lettera a) e s.m.i. e del decreto-legge  n. 21/2022 e dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 16/2023. 
  12. \n
  13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di 2.455 posti, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall’articolo 31, comma 4, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, per le finalità di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), nonché delle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2023, n. 16 per le finalità di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera a, pari a euro 31.440.765,54.
  14. \n

ART. 2
(Rimodulazione della prosecuzione dell’ accoglienza temporanea per persone già ospitate)

\n
  1. Ferme restando le forme di accoglienza temporanea attivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, Iettera b), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, e le relative condizioni, anche economiche, previste nell’ambito degli accordi e convenzioni stipulati dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 937/2022, nonché dalla circolare del Capo Dipartimento di protezione civile del 26 settembre 2022, per le ragioni di cui in premessa, allo scopo di agevolare, in particolari situazioni, l’inserimento nelle comunità territoriali di riferimento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove verifichino l'impossibilità di ricorrere ad altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, ivi incluse le forme di accoglienza a valenza territoriale, sono autorizzati a proseguire, fino al 31 dicembre 2023 e limitatamente alle persone già ospitate alla data di pubblicazione delle presente ordinanza, l’accoglienza presso strutture alberghiere, a condizione che la stessa venga assicurata nel limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dal citato Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.969 dell’11 aprile 2022, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza, come integrate dall’articolo 13  del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 indicato in premessa.
  2. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 5 ottobre 2023

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\r\n\r\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023 ;

\r\n\r\n

VISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c on cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023 e n. 969 del 27 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, con cui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che è necessario assicurare senza soluzione di continuità l’accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, mitigando l’impatto sociale sui soggetti interessati e agevolando percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022 anche per garantire l’omogeneità del sistema di accoglienza sull’intero territorio nazionale, in assenza di posti adeguati ad assicurare, senza soluzione di continuità, l’accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina in ragione della grave crisi internazionale in atto, mitigando l’impatto sociale  sui soggetti interessati senza alterare i percorsi già avviati di inserimento nelle comunità territoriali di riferimento, nonché al fine di tutelare l’unità dei gruppi familiari e di salvaguardare, in particolare, i soggetti in condizioni di vulnerabilità e fragilità,  i Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono attivare, in via residuale rispetto al sistema prioritario di accoglienza istituzionale di livello nazionale previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, mediante convenzioni aventi valenza territoriale, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ferme restando le condizioni e i requisiti dei servizi offerti previsti dall’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.969 dell’11 aprile 2022 e nel rispetto dei limiti di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi di cui al predetto Avviso, anche in deroga al limite dei 15 posti e ai requisiti soggettivi di esperienza minima ivi indicati.
  2. \r\n\t
  3. Qualora decidano di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare tali convenzioni con il coinvolgimento dei Comuni interessati e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse su scala territoriale in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti, con riferimento alle attività di  assistenza già in essere, sia con il soggetto privato che assicura vitto e alloggio sia con gli enti e le associazioni di cui al richiamato articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche in consorzio o con altra modalità di associazione tra loro, erogatori degli ulteriori servizi previsti. Si prescinde dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta ai soggetti che assicurano vitto e alloggio qualora gli stessi abbiano già partecipato a procedure di individuazione espletate ai fini di quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera b), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna.
  4. \r\n\t
  5. Si può prescindere dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta agli enti e le associazioni di cui al richiamato articolo 31, comma 1, Iettera a), del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano già partecipato alle procedure di individuazione espletate ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, anche per l’attivazione di forme di assistenza ed accoglienza su scala territoriale. I Commissari Delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, in questi casi, a stipulare convenzioni con i summenzionati soggetti.
  6. \r\n\t
  7. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, possono affidare ai Comuni, individuati quali Soggetti Attuatori, l’attivazione   delle convenzioni di cui al comma 1, i quali,  in tal caso, provvedono direttamente alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna e alla relativa stipula, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
  8. \r\n\t
  9. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono condotte in raccordo con le Prefetture, alle quali competono in via prioritaria le misure di accoglienza ed assistenza istituzionale mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 ed i rapporti con il Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, al quale è in capo la gestione del sistema di accoglienza e integrazione.
  10. \r\n\t
  11. Le convenzioni di cui al presente articolo sono trasmesse, preventivamente alla loro sottoscrizione, dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano al Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari complessivi prefissati dall’articolo 31, comma,1 lettera a) e s.m.i. e del decreto-legge  n. 21/2022 e dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 16/2023. 
  12. \r\n\t
  13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di 2.455 posti, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall’articolo 31, comma 4, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, per le finalità di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), nonché delle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2023, n. 16 per le finalità di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera a, pari a euro 31.440.765,54.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Rimodulazione della prosecuzione dell’ accoglienza temporanea per persone già ospitate)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ferme restando le forme di accoglienza temporanea attivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, Iettera b), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, e le relative condizioni, anche economiche, previste nell’ambito degli accordi e convenzioni stipulati dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 937/2022, nonché dalla circolare del Capo Dipartimento di protezione civile del 26 settembre 2022, per le ragioni di cui in premessa, allo scopo di agevolare, in particolari situazioni, l’inserimento nelle comunità territoriali di riferimento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove verifichino l'impossibilità di ricorrere ad altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, ivi incluse le forme di accoglienza a valenza territoriale, sono autorizzati a proseguire, fino al 31 dicembre 2023 e limitatamente alle persone già ospitate alla data di pubblicazione delle presente ordinanza, l’accoglienza presso strutture alberghiere, a condizione che la stessa venga assicurata nel limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dal citato Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.969 dell’11 aprile 2022, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza, come integrate dall’articolo 13  del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 indicato in premessa.
  2. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 5 ottobre 2023

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2023

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2023

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

\n

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;
 
\nSULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare;

\n

EMANA

\n

il seguente decreto-legge:

\n

ART. 1
(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

\n
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:
    \n\ta) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
    \n\tb) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;
    \n\tc) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. \n
  3. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. \n
  5. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  6. \n
  7. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
  8. \n
  9. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
  10. \n
  11.  Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023.
  12. \n
  13.  Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
  14. \n

ART. 2
\n(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

\n
  1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
  2. \n

ART. 3
\n(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

\n
  1.  All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per i costi sostenuti»;
    \n\tb) al secondo periodo, le parole: «si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
  2. \n
  3. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024. 
  4. \n
  5. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.
  6. \n
  7. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
  8. \n

ART. 4 
\n(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

\n
  1. In considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.
  2. \n
  3.  All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \n

ART. 5
\n(Disposizioni finanziarie)

\n
  1.  Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.
  2. \n
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:
    \n\ta) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
    \n\tb) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.
  4. \n
  5. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.
  6. \n
  7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  8. \n

ART. 6
\n(Entrata in vigore)

\n
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2. \n

Dato a Roma, addi' 2 marzo 2023

\n

MATTARELLA
\nMeloni, Presidente del Consiglio dei ministri
\nTajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\nPiantedosi, Ministro dell'interno
\nGiorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
\nMusumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

\n

Visto, il Guardasigilli: Nordio

\n","value":"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\r\n\r\n

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

\r\n\r\n

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

\r\n\r\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;
\r\n 
\r\nSULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare;

\r\n\r\n

EMANA

\r\n\r\n

il seguente decreto-legge:

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:
    \r\n\ta) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
    \r\n\tb) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;
    \r\n\tc) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. \r\n\t
  3. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  4. \r\n\t
  5. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  6. \r\n\t
  7. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
  8. \r\n\t
  9. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
  10. \r\n\t
  11.  Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023.
  12. \r\n\t
  13.  Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per i costi sostenuti»;
    \r\n\tb) al secondo periodo, le parole: «si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
  2. \r\n\t
  3. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024. 
  4. \r\n\t
  5. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.
  6. \r\n\t
  7. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4 
\r\n(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.
  2. \r\n\t
  3.  All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Disposizioni finanziarie)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1.  Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:
    \r\n\ta) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
    \r\n\tb) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.
  4. \r\n\t
  5. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.
  6. \r\n\t
  7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Entrata in vigore)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Dato a Roma, addi' 2 marzo 2023

\r\n\r\n

MATTARELLA
\r\nMeloni, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nTajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\r\nPiantedosi, Ministro dell'interno
\r\nGiorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
\r\nMusumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
\r\n
\r\nVisto, il Guardasigilli: Nordio

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023

\r\n"},"field_data":"2023-03-02T11:22:08+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":true,"fields":{"slug":"/normativa/decreto-legge-n-16-del-2-marzo-2023-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":444,"name":"Decreti","field_etichetta_en":"Decrees"},{"drupal_internal__tid":450,"name":"Decreti del Presidente della Repubblica","field_etichetta_en":"President of the Republic decrees"},{"drupal_internal__tid":453,"name":"Decreti legge","field_etichetta_en":"Law decrees"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Ocdpc n. 969 del 27 febbraio 2023","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 969 del 27 febbraio 2023 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina","body":{"processed":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

\n

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

\n

VISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

\n

VISTO, in particolare, il comma 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, allo scopo di assicurare la prosecuzione  delle attività e delle  misure di cui ai  commi 669 e 670, garantendo la continuità della  gestione emergenziale, il Dipartimento  della protezione civile della  Presidenza del Consiglio dei ministri  è autorizzato a disporre,  con ordinanze  da adottare ai sensi  dell'articolo 25 del codice della  protezione civile, di cui al decreto  legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla  base delle effettive esigenze,  la rimodulazione delle misure  di cui alle lettere  a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime;

\n

CONSIDERATO che alla data del 27 gennaio 2023 risultano presentate, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno e riportati nella dashboard pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, 169.837 domande di protezione temporanea;

\n

CONSIDERATO che le domande di contributo di sostentamento autorizzate alla data del 20 gennaio 2023, riportate nella relativa dashboard sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, ammontano a 128.878;

\n

CONSIDERATO che con riferimento ai 29 Enti del Terzo Settore e del Privato Sociale valutati positivamente dalla Commissione istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile il 22 aprile 2022, per un totale di 17.012 posti, alla data del 31 dicembre 2022 risultano attivate 14 Convenzioni per totali6.676 posti disponibili;

\n

CONSIDERATO che, con decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile rispettivamente rep. 2048 del 5 agosto 2022 di euro 111.057.280,00 e rep. 3160 del 2 dicembre 2022 di euro 67.850.720,00, sono stati trasferiti complessivi 178.908.000,00 euro relativi al contributo forfetario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale parametrato sul valore di 120.000 unità richiedenti protezione temporanea registrato alla data del 10 giugno 2022;  

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del 9 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\n

CONSIDERATA la necessità di riallineare le misure previste dal comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ai numeri effettivamente rilevati alla data 31 gennaio 2023, operando, altresì, una proiezione dei relativi incrementi fino al 3 marzo 2023, data di attuale scadenza dello stato d’emergenza, operando a tal fine una rimodulazione delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

\n

CONSIDERATO che con riferimento al citato articolo 31, comma 1, lettera a) risultano disponibili risorse finanziarie pari ad euro 109.450.000,00 al netto di quelle che verranno utilizzate fino al 3 marzo 2023, che possono essere destinate alle misure di cui alla lettera c) del medesimo articolo, per un importo di euro 89.0000.000,00;

\n

RAVVISATA la necessità, in parallelo alla prosecuzione delle citate misure di assistenza sanitaria, di continuare a garantire anche le correlate misure previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022;

\n

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare le opportune misure organizzative per il proseguimento delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato di emergenza;

\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\n

DISPONE

\n

ART. 1

\n

(Rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 mediante individuazione del numero dei soggetti coinvolti)

\n
  1. Per le ragioni indicate in premessa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a riconoscere il contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai beneficiari aventi diritto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e all’articolo 5 dell’OCDPC n. 881/2022, per un massimo di ulteriori 50.000 unità.
  2. \n
  3. All’onere massimo quantificabile per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, pari ad euro 89.000.000,00, si provvede a valere sulle somme non utilizzate autorizzate per l’attivazione del contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, all’articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e all’articolo 1 dell’OCDPC n. 881/2022, e successive modifiche e integrazioni.
  4. \n

ART. 2
\n(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

\n
  1. Il termine del 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 9, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, è prorogato fino al 3 marzo 2023.
  2. \n
  3. La prosecuzione della misura di cui al comma 1, ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 9, comma 3, della citata OCDPC n. 895/2022, è ricompresa nel contributo forfettario previsto per lo scopo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 27 febbraio 2023

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\r\n\r\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

\r\n\r\n

VISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

\r\n\r\n

VISTO, in particolare, il comma 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, allo scopo di assicurare la prosecuzione  delle attività e delle  misure di cui ai  commi 669 e 670, garantendo la continuità della  gestione emergenziale, il Dipartimento  della protezione civile della  Presidenza del Consiglio dei ministri  è autorizzato a disporre,  con ordinanze  da adottare ai sensi  dell'articolo 25 del codice della  protezione civile, di cui al decreto  legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla  base delle effettive esigenze,  la rimodulazione delle misure  di cui alle lettere  a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime;

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CONSIDERATO che alla data del 27 gennaio 2023 risultano presentate, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno e riportati nella dashboard pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, 169.837 domande di protezione temporanea;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che le domande di contributo di sostentamento autorizzate alla data del 20 gennaio 2023, riportate nella relativa dashboard sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, ammontano a 128.878;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che con riferimento ai 29 Enti del Terzo Settore e del Privato Sociale valutati positivamente dalla Commissione istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile il 22 aprile 2022, per un totale di 17.012 posti, alla data del 31 dicembre 2022 risultano attivate 14 Convenzioni per totali6.676 posti disponibili;

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CONSIDERATO che, con decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile rispettivamente rep. 2048 del 5 agosto 2022 di euro 111.057.280,00 e rep. 3160 del 2 dicembre 2022 di euro 67.850.720,00, sono stati trasferiti complessivi 178.908.000,00 euro relativi al contributo forfetario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale parametrato sul valore di 120.000 unità richiedenti protezione temporanea registrato alla data del 10 giugno 2022;  

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del 9 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

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CONSIDERATA la necessità di riallineare le misure previste dal comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ai numeri effettivamente rilevati alla data 31 gennaio 2023, operando, altresì, una proiezione dei relativi incrementi fino al 3 marzo 2023, data di attuale scadenza dello stato d’emergenza, operando a tal fine una rimodulazione delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

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CONSIDERATO che con riferimento al citato articolo 31, comma 1, lettera a) risultano disponibili risorse finanziarie pari ad euro 109.450.000,00 al netto di quelle che verranno utilizzate fino al 3 marzo 2023, che possono essere destinate alle misure di cui alla lettera c) del medesimo articolo, per un importo di euro 89.0000.000,00;

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RAVVISATA la necessità, in parallelo alla prosecuzione delle citate misure di assistenza sanitaria, di continuare a garantire anche le correlate misure previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022;

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RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare le opportune misure organizzative per il proseguimento delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato di emergenza;

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ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

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DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

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ART. 1

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(Rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 mediante individuazione del numero dei soggetti coinvolti)

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    \r\n\t
  1. Per le ragioni indicate in premessa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a riconoscere il contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai beneficiari aventi diritto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e all’articolo 5 dell’OCDPC n. 881/2022, per un massimo di ulteriori 50.000 unità.
  2. \r\n\t
  3. All’onere massimo quantificabile per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, pari ad euro 89.000.000,00, si provvede a valere sulle somme non utilizzate autorizzate per l’attivazione del contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, all’articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e all’articolo 1 dell’OCDPC n. 881/2022, e successive modifiche e integrazioni.
  4. \r\n
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ART. 2
\r\n(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il termine del 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 9, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, è prorogato fino al 3 marzo 2023.
  2. \r\n\t
  3. La prosecuzione della misura di cui al comma 1, ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 9, comma 3, della citata OCDPC n. 895/2022, è ricompresa nel contributo forfettario previsto per lo scopo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Roma, 27 febbraio 2023

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

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VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

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VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

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VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e, in particolare, l’articolo 26;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022 e n. 927 del 3 ottobre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\n

CONSIDERATO che le persone provenienti dall’Ucraina sono tenute, entro novanta giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, a regolarizzare la propria posizione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;

\n

CONSIDERATO altresì che la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e la conseguente acquisizione del codice fiscale quale dato identificativo di base costituiscono requisiti fondamentali per l’accesso alle misure assistenziali introdotte dalle autorità nazionali a supporto della popolazione in fuga dagli eventi bellici in atto sul territorio ucraino;

\n

RAVVISATA la necessità, anche in ragione del lasso di tempo trascorso dall’avvio delle attività assistenziali, di garantire la puntuale e rigorosa verifica di quanto sopra prescritto da parte di tutti i soggetti componenti la filiera dell’assistenza ed accoglienza;

\n

RAVVISATA altresì la necessità di provvedere, salvo limitate eccezioni, alla cessazione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina presso le strutture alberghiere, ricorrendo alle altre forme di accoglienza e sostentamento a tal fine appositamente finanziate e regolate;

\n

VISTA la circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2022 recante “Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto”;

\n

CONSIDERATO che con la delibera di ulteriore stanziamento del 28 settembre u.s. e con la circolare del 26 settembre u.s. di cui sopra è stato previsto un processo di progressiva riduzione e dimezzamento, propedeutica alla definitiva cessazione, delle risorse finanziarie destinate all’assistenza presso le strutture alberghiere e che, pertanto, la presente ordinanza è volta favorire la piena attuazione ed accelerazione di tale percorso;

\n

RAVVISATA altresì la necessità, al fine di contribuire alla riduzione dell’utilizzo delle strutture alberghiere, di integrare le ulteriori misure di accoglienza diffusa ammissibili nell’ambito delle risorse finanziarie a tal fine assegnate;

\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE 

\n

ART. 1
\n(Cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina)

\n
  1. Si dispone, entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, la cessazione del ricorso da parte dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee presso strutture alberghiere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) dell’OCDPC n. 872/2022. Entro la predetta data, ferma restando l’effettiva disponibilità di posti anche in altra Regione, è previsto l’eventuale ricollocamento delle persone ospitate in strutture alberghiere presso le altre forme di accoglienza e sostentamento, anche di natura straordinaria, appositamente già finanziate e regolate a legislazione vigente.
  2. \n
  3. La predetta accoglienza presso le strutture alberghiere di cui al comma 1 potrà essere riconosciuta, a decorrere dal termine ivi previsto, quale misura provvisoria e temporanea per un periodo massimo di 30 giorni, esclusivamente in favore di profughi provenienti dall’Ucraina di nuovo ingresso sul territorio nazionale ovvero che provengano da forme di assistenza spontanea non più sostenibile da parte di associazioni o famiglie che sinora le hanno garantite, per le quali non esiste l’immediata possibilità di essere ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato.
  4. \n

ART. 2
\n(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)

\n
  1. In considerazione dell’esigenza di integrare, nell’ambito del limite massimo di unità a tal fine previsto, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i, anche al fine di consentire la progressiva cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari prefissati dal citato articolo 31, comma 1, lettera a), a stipulare convenzioni con enti e soggetti privati che già gestiscono strutture di accoglienza in grado di assicurare ai soggetti beneficiari i medesimi servizi di assistenza, accoglienza, integrazione, previsti  dall’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.969 dell’11 aprile 2022, in attuazione dell’ articolo 1 dell’ OCDPC n. 881/2022, al costo massimo pro die pro capite pari ad euro 33,00, anche in deroga al limite dei 15 posti previsti nel medesimo avviso.
  2. \n
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall’articolo 31, comma 4, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i. per le finalità di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a).
  4. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

 

\n

Roma, 20 ottobre 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
\n 

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\r\n\r\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e, in particolare, l’articolo 26;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022 e n. 927 del 3 ottobre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che le persone provenienti dall’Ucraina sono tenute, entro novanta giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, a regolarizzare la propria posizione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;

\r\n\r\n

CONSIDERATO altresì che la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e la conseguente acquisizione del codice fiscale quale dato identificativo di base costituiscono requisiti fondamentali per l’accesso alle misure assistenziali introdotte dalle autorità nazionali a supporto della popolazione in fuga dagli eventi bellici in atto sul territorio ucraino;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità, anche in ragione del lasso di tempo trascorso dall’avvio delle attività assistenziali, di garantire la puntuale e rigorosa verifica di quanto sopra prescritto da parte di tutti i soggetti componenti la filiera dell’assistenza ed accoglienza;

\r\n\r\n

RAVVISATA altresì la necessità di provvedere, salvo limitate eccezioni, alla cessazione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina presso le strutture alberghiere, ricorrendo alle altre forme di accoglienza e sostentamento a tal fine appositamente finanziate e regolate;

\r\n\r\n

VISTA la circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2022 recante “Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto”;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che con la delibera di ulteriore stanziamento del 28 settembre u.s. e con la circolare del 26 settembre u.s. di cui sopra è stato previsto un processo di progressiva riduzione e dimezzamento, propedeutica alla definitiva cessazione, delle risorse finanziarie destinate all’assistenza presso le strutture alberghiere e che, pertanto, la presente ordinanza è volta favorire la piena attuazione ed accelerazione di tale percorso;

\r\n\r\n

RAVVISATA altresì la necessità, al fine di contribuire alla riduzione dell’utilizzo delle strutture alberghiere, di integrare le ulteriori misure di accoglienza diffusa ammissibili nell’ambito delle risorse finanziarie a tal fine assegnate;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\r\n\r\n

DISPONE 
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere in favore dei profughi provenienti dall’Ucraina)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Si dispone, entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, la cessazione del ricorso da parte dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee presso strutture alberghiere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) dell’OCDPC n. 872/2022. Entro la predetta data, ferma restando l’effettiva disponibilità di posti anche in altra Regione, è previsto l’eventuale ricollocamento delle persone ospitate in strutture alberghiere presso le altre forme di accoglienza e sostentamento, anche di natura straordinaria, appositamente già finanziate e regolate a legislazione vigente.
  2. \r\n\t
  3. La predetta accoglienza presso le strutture alberghiere di cui al comma 1 potrà essere riconosciuta, a decorrere dal termine ivi previsto, quale misura provvisoria e temporanea per un periodo massimo di 30 giorni, esclusivamente in favore di profughi provenienti dall’Ucraina di nuovo ingresso sul territorio nazionale ovvero che provengano da forme di assistenza spontanea non più sostenibile da parte di associazioni o famiglie che sinora le hanno garantite, per le quali non esiste l’immediata possibilità di essere ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Ulteriori forme di accoglienza diffusa)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In considerazione dell’esigenza di integrare, nell’ambito del limite massimo di unità a tal fine previsto, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i, anche al fine di consentire la progressiva cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari prefissati dal citato articolo 31, comma 1, lettera a), a stipulare convenzioni con enti e soggetti privati che già gestiscono strutture di accoglienza in grado di assicurare ai soggetti beneficiari i medesimi servizi di assistenza, accoglienza, integrazione, previsti  dall’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.969 dell’11 aprile 2022, in attuazione dell’ articolo 1 dell’ OCDPC n. 881/2022, al costo massimo pro die pro capite pari ad euro 33,00, anche in deroga al limite dei 15 posti previsti nel medesimo avviso.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall’articolo 31, comma 4, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i. per le finalità di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a).
  4. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Roma, 20 ottobre 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
\r\n 

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022

\n","value":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

\n

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022 e nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022 e n. 921 del 15 settembre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\n

SENTITA l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

\n

RAVVISATA la necessità, ai sensi dell’articolo 44, comma 4 del citato decreto-legge n. 50/2022, di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea;

\n

RAVVISATA altresì la necessità di aggiornare alcuni dei parametri previsti dall’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022 in ragione dell’incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al richiamato D.P.C.M. del 28 marzo 2022 rispetto alla data di adozione della predetta ordinanza, nonché del correlato incremento di attività a carico delle strutture regionali e delle province autonome direttamente coinvolte nelle relative incombenze amministrative, operative e gestionali;

\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
\n(Misure temporanee per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)

\n
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 citato in premessa, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti, anche sotto il profilo dell’incidenza sulla rispettiva popolazione residente, il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 si provvede al riparto in favore di tali Comuni, e al successivo trasferimento per il tramite dei Commissari delegati nominati ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo forfetario una tantum determinato in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della presente ordinanza, secondo i criteri previsti dal successivo comma 2, per un totale complessivo di euro 40 milioni.
    \n\t 
  2. \n
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai Comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente come risultante dai dati del censimento ISTAT relativi al penultimo anno precedente, secondo i seguenti criteri:
    \n\ta. per i Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità;
    \n\tb. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità;
    \n\tc. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità;
    \n\td. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità.
    \n\t 
  4. \n
  5.  Le richieste di accesso al contributo in rassegna sono presentate dai Comuni interessati, mediante il modulo allegato alla presente ordinanza ed entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, all'ANCI nazionale ai fini del relativo censimento.
    \n\t 
  6. \n
  7.    All'esito delle risultanze del censimento di cui al comma 3, coordinato dall'ANCI nazionale, che le trasmette al Dipartimento della protezione civile decorsi 15 giorni dalla scadenza di cui al comma 3, i Commissari delegati di cui all’ OCDPC n. 872/2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro i successivi 60 giorni dall’effettiva disponibilità delle risorse, al trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli Comuni beneficiari in conformità ai dati comunicati dal predetto Dipartimento.
    \n\t 
  8. \n
  9.  Le risorse complessivamente spettanti ai Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite alle predette Province autonome, che provvedono al successivo trasferimento in favore dei Comuni assegnatari compresi nel proprio territorio, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.
    \n\t 
  10. \n
  11.   Alla disciplina delle modalità con le quali i Comuni, per il tramite dell’ANCI nazionale, relazionano al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla destinazione delle risorse assegnate alle finalità di cui al citato articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, si provvede con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
    \n\t 
  12. \n
  13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, per l’importo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 44, comma 4, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
  14. \n

ART. 2
\n(Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale – modifiche all’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022)

\n
  1. In ragione dell’incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui in premessa rilevato nei mesi da aprile ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi, operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data di adozione presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022, si applicano secondo i parametri aggiornati ed entro i limiti previsti per ciascuna Amministrazione individuati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e le medesime disposizioni possono essere estese, ove ve ne sia l’esigenza, anche al personale in servizio presso altre strutture, anche non di protezione civile, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché direttamente impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza in rassegna.
    \n\t 
  2. \n
  3. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale  non dirigenziale in  servizio  presso  le  Regioni  e  le Province  autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, comma 2 della citata OCDPC n. 882/2022, il riconoscimento del compenso ivi previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell’esposizione dei rispettivi territori, è aggiornato secondo i seguenti parametri aggiornati:
    \n\ta) in favore di un numero massimo di 5 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 1.000 unità;
    \n\tb) in favore di un numero massimo di 15 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 5.000 unità;
    \n\tc) in favore di un numero massimo di 25 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 15.000 unità;
    \n\td) in favore di un numero massimo di 35 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina pari o superiore a 15.000 unità.
    \n\t 
  4. \n
  5. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 della citata OCDPC n. 882/2022, per il riconoscimento dell’indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
    \n\ta) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
    \n\tb) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa;
    \n\tc) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa;
    \n\td) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venticinque titolari di posizione organizzativa.
    \n\t 
  6. \n
  7. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, commi 3 e 5 della citata OCDPC n. 882/2022, per riconoscimento dell’indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
    \n\ta) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali;
    \n\tb) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate oltre a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quattro figure dirigenziali.
    \n\t 
  8. \n
  9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
  10. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 3 ottobre 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\r\n\r\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022 e nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022 e n. 921 del 15 settembre 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\r\n\r\n

SENTITA l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità, ai sensi dell’articolo 44, comma 4 del citato decreto-legge n. 50/2022, di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea;

\r\n\r\n

RAVVISATA altresì la necessità di aggiornare alcuni dei parametri previsti dall’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022 in ragione dell’incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al richiamato D.P.C.M. del 28 marzo 2022 rispetto alla data di adozione della predetta ordinanza, nonché del correlato incremento di attività a carico delle strutture regionali e delle province autonome direttamente coinvolte nelle relative incombenze amministrative, operative e gestionali;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Misure temporanee per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 citato in premessa, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti, anche sotto il profilo dell’incidenza sulla rispettiva popolazione residente, il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 si provvede al riparto in favore di tali Comuni, e al successivo trasferimento per il tramite dei Commissari delegati nominati ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo forfetario una tantum determinato in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della presente ordinanza, secondo i criteri previsti dal successivo comma 2, per un totale complessivo di euro 40 milioni.
    \r\n\t 
  2. \r\n\t
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai Comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente come risultante dai dati del censimento ISTAT relativi al penultimo anno precedente, secondo i seguenti criteri:
    \r\n\ta. per i Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità;
    \r\n\tb. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità;
    \r\n\tc. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità;
    \r\n\td. per i Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità.
    \r\n\t 
  4. \r\n\t
  5.  Le richieste di accesso al contributo in rassegna sono presentate dai Comuni interessati, mediante il modulo allegato alla presente ordinanza ed entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, all'ANCI nazionale ai fini del relativo censimento.
    \r\n\t 
  6. \r\n\t
  7.    All'esito delle risultanze del censimento di cui al comma 3, coordinato dall'ANCI nazionale, che le trasmette al Dipartimento della protezione civile decorsi 15 giorni dalla scadenza di cui al comma 3, i Commissari delegati di cui all’ OCDPC n. 872/2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro i successivi 60 giorni dall’effettiva disponibilità delle risorse, al trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli Comuni beneficiari in conformità ai dati comunicati dal predetto Dipartimento.
    \r\n\t 
  8. \r\n\t
  9.  Le risorse complessivamente spettanti ai Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite alle predette Province autonome, che provvedono al successivo trasferimento in favore dei Comuni assegnatari compresi nel proprio territorio, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.
    \r\n\t 
  10. \r\n\t
  11.   Alla disciplina delle modalità con le quali i Comuni, per il tramite dell’ANCI nazionale, relazionano al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla destinazione delle risorse assegnate alle finalità di cui al citato articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, si provvede con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
    \r\n\t 
  12. \r\n\t
  13. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, per l’importo di euro 40.000.000,00 per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 44, comma 4, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale – modifiche all’articolo 1 dell’OCDPC n. 882/2022)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In ragione dell’incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui in premessa rilevato nei mesi da aprile ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi, operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data di adozione presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022, si applicano secondo i parametri aggiornati ed entro i limiti previsti per ciascuna Amministrazione individuati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e le medesime disposizioni possono essere estese, ove ve ne sia l’esigenza, anche al personale in servizio presso altre strutture, anche non di protezione civile, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché direttamente impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza in rassegna.
    \r\n\t 
  2. \r\n\t
  3. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale  non dirigenziale in  servizio  presso  le  Regioni  e  le Province  autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, comma 2 della citata OCDPC n. 882/2022, il riconoscimento del compenso ivi previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell’esposizione dei rispettivi territori, è aggiornato secondo i seguenti parametri aggiornati:
    \r\n\ta) in favore di un numero massimo di 5 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 1.000 unità;
    \r\n\tb) in favore di un numero massimo di 15 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 5.000 unità;
    \r\n\tc) in favore di un numero massimo di 25 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 15.000 unità;
    \r\n\td) in favore di un numero massimo di 35 unità di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina pari o superiore a 15.000 unità.
    \r\n\t 
  4. \r\n\t
  5. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 della citata OCDPC n. 882/2022, per il riconoscimento dell’indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
    \r\n\ta) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
    \r\n\tb) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa;
    \r\n\tc) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa;
    \r\n\td) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venticinque titolari di posizione organizzativa.
    \r\n\t 
  6. \r\n\t
  7. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 1, commi 3 e 5 della citata OCDPC n. 882/2022, per riconoscimento dell’indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
    \r\n\ta) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali;
    \r\n\tb) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate oltre a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quattro figure dirigenziali.
    \r\n\t 
  8. \r\n\t
  9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
  10. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 3 ottobre 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”; 

\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; 

\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ed, in particolare, l’articolo 31-bis che ha introdotto un regime nuovo e particolarmente favorevole per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina; 

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022; 

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022 e n. 895 del 24 maggio 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\n

RAVVISATA la necessità di allineare le disposizioni emergenziali finora adottate, semplificando e riconducendo tutti i casi connessi con l'assistenza dovuta ai minori stranieri non accompagnati ad un unico regime, come individuato dal citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 

\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

\n

DISPONE

\n

ART. 1
\n(Ulteriori disposizioni relative al Commissario delegato per i minori non accompagnati)

\n
  1. Il Commissario delegato di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 si avvale, per l’esercizio delle funzioni commissariali, di una struttura di supporto composta da un massimo di quindici unità di personale già in servizio presso il Ministero dell’Interno di cui fino a dieci unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all’Area 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ‘Ministeri funzioni centrali’, e fino a cinque unità di personale di livello non dirigenziale, individuato con provvedimento del Commissario delegato medesimo nonché da un contingente massimo di sette unità di personale assunte, anche in deroga agli articoli 32, 35, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine.
  2. \n
  3. Le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte. Al medesimo personale è riconosciuta, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, un’indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Al personale del Ministero dell’Interno di livello non dirigenziale non sono corrisposti compensi o emolumenti a valere sulle risorse previste dall’ articolo 31 bis del DL n. 21/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 51/2022.
  4. \n
  5. Il Commissario delegato, per le medesime finalità, è altresì autorizzato ad avvalersi di uffici statali, di società a totale capitale dello Stato e di società controllate dal medesimo, anche sulla base di protocolli d’intesa nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché, ai fini del supporto tecnico ed anche sotto il profilo amministrativo, di tre esperti, ivi compresi un magistrato amministrativo, un magistrato contabile ed un procuratore o avvocato dello Stato. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento, sentito il Dipartimento della protezione civile, determina i compensi degli esperti, entro il limite massimo individuale di € 5.000 per tutto il periodo emergenziale, tenendo conto della professionalità   richiesta e della specificità dell'incarico conferito.
  6. \n
  7. Agli oneri connessi all’espletamento delle attività di cui al presente articolo, pari ad euro 202.004,92 per l’anno 2022, si provvede con le risorse previste dall’art. 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risorse di cui al presente comma sono trasferite su apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  8. \n
  9. Il Commissario delegato può avvalersi del supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, per l’adozione di Linee guida per la disciplina dei profili di spesa e di rendicontazione di cui all’art. 31 bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
  10. \n

ART, 2
\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022)

\n
  1. All’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 sono apportate le seguenti modifiche: 
    \n\ta) al comma 1, le parole “in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario” sono sostituite dalle seguenti: “in favore di uno dei genitori”; 
    \n\tb) al comma 2, lettera e), le parole “di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “delle altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, previste dall’art. 5-quater del decreto legge n. 14 del 2022, dall’art. 1 della presente ordinanza e dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 872 del 2022,”;
    \n\tc) al comma 3, le parole “di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all’articolo 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “delle altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, previste dall’art. 5-quater del decreto legge n. 14 del 2022, dall’art. 1 della presente ordinanza e dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 872 del 2022”. 
  2. \n
  3. All’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, le parole “per un periodo massimo di 60 giorni” sono sostituite dalle seguenti “per un massimo di due mesi successivi al mese in cui viene instaurato l’eventuale rapporto lavorativo”.
  4. \n
  5. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio, all'adeguamento dei sistemi informativi utilizzati, sulla base di quanto previsto dal comma 1, lettera a), favorendo, altresì, la circolazione delle informazioni per il tramite dei Commissari delegati - Presidenti, delle Prefetture, di ANCI e delle autorità consolari ucraine in Italia. 
  6. \n

ART. 3
\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022)

\n
  1. All’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022 le parole da “il contributo viene erogato” a “a saldo della conclusione dell’attività” sono sostituite dalle seguenti: “il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa”. 
  2. \n

ART. 4
\n(Prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno)

\n
  1. Per la remunerazione del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione  civile del Ministero dell’interno di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio nell’ambito delle articolazioni periferiche e della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, e in particolare nei servizi di polizia di frontiera e presso gli uffici immigrazione  delle  questure, è riconosciuto, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese eccedenti rispetto al monte ore previsto con gli ordinari stanziamenti per il citato personale, entro il limite massimo complessivo di 55.749 ore eccendenti per il periodo emergenziale in rassegna, di cui 44.506 ore per il personale appartenente alla Polizia di Stato e 11.243 ore per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno di cui al presente comma.
  2. \n
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 1.100.012,24 per l’anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui in premessa, le quali sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Interno.
  4. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

\nRoma,  23 giugno 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”; 

\r\n\r\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; 

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ed, in particolare, l’articolo 31-bis che ha introdotto un regime nuovo e particolarmente favorevole per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina; 

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022; 

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022 e n. 895 del 24 maggio 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di allineare le disposizioni emergenziali finora adottate, semplificando e riconducendo tutti i casi connessi con l'assistenza dovuta ai minori stranieri non accompagnati ad un unico regime, come individuato dal citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

\r\n\r\n

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Ulteriori disposizioni relative al Commissario delegato per i minori non accompagnati)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Commissario delegato di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 si avvale, per l’esercizio delle funzioni commissariali, di una struttura di supporto composta da un massimo di quindici unità di personale già in servizio presso il Ministero dell’Interno di cui fino a dieci unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all’Area 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ‘Ministeri funzioni centrali’, e fino a cinque unità di personale di livello non dirigenziale, individuato con provvedimento del Commissario delegato medesimo nonché da un contingente massimo di sette unità di personale assunte, anche in deroga agli articoli 32, 35, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine.
  2. \r\n\t
  3. Le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte. Al medesimo personale è riconosciuta, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, un’indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Al personale del Ministero dell’Interno di livello non dirigenziale non sono corrisposti compensi o emolumenti a valere sulle risorse previste dall’ articolo 31 bis del DL n. 21/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 51/2022.
  4. \r\n\t
  5. Il Commissario delegato, per le medesime finalità, è altresì autorizzato ad avvalersi di uffici statali, di società a totale capitale dello Stato e di società controllate dal medesimo, anche sulla base di protocolli d’intesa nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché, ai fini del supporto tecnico ed anche sotto il profilo amministrativo, di tre esperti, ivi compresi un magistrato amministrativo, un magistrato contabile ed un procuratore o avvocato dello Stato. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento, sentito il Dipartimento della protezione civile, determina i compensi degli esperti, entro il limite massimo individuale di € 5.000 per tutto il periodo emergenziale, tenendo conto della professionalità   richiesta e della specificità dell'incarico conferito.
  6. \r\n\t
  7. Agli oneri connessi all’espletamento delle attività di cui al presente articolo, pari ad euro 202.004,92 per l’anno 2022, si provvede con le risorse previste dall’art. 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risorse di cui al presente comma sono trasferite su apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
  8. \r\n\t
  9. Il Commissario delegato può avvalersi del supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, per l’adozione di Linee guida per la disciplina dei profili di spesa e di rendicontazione di cui all’art. 31 bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
  10. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART, 2
\r\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 sono apportate le seguenti modifiche: 
    \r\n\ta) al comma 1, le parole “in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario” sono sostituite dalle seguenti: “in favore di uno dei genitori”; 
    \r\n\tb) al comma 2, lettera e), le parole “di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “delle altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, previste dall’art. 5-quater del decreto legge n. 14 del 2022, dall’art. 1 della presente ordinanza e dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 872 del 2022,”;
    \r\n\tc) al comma 3, le parole “di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all’articolo 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “delle altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, previste dall’art. 5-quater del decreto legge n. 14 del 2022, dall’art. 1 della presente ordinanza e dall’art. 2, comma 1, lettera b) dell’ordinanza n. 872 del 2022”. 
  2. \r\n\t
  3. All’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, le parole “per un periodo massimo di 60 giorni” sono sostituite dalle seguenti “per un massimo di due mesi successivi al mese in cui viene instaurato l’eventuale rapporto lavorativo”.
  4. \r\n\t
  5. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio, all'adeguamento dei sistemi informativi utilizzati, sulla base di quanto previsto dal comma 1, lettera a), favorendo, altresì, la circolazione delle informazioni per il tramite dei Commissari delegati - Presidenti, delle Prefetture, di ANCI e delle autorità consolari ucraine in Italia. 
  6. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 3
\r\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022 le parole da “il contributo viene erogato” a “a saldo della conclusione dell’attività” sono sostituite dalle seguenti: “il contributo viene erogato in un’unica soluzione, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa”. 
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nART. 4
\r\n(Prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per la remunerazione del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione  civile del Ministero dell’interno di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio nell’ambito delle articolazioni periferiche e della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, e in particolare nei servizi di polizia di frontiera e presso gli uffici immigrazione  delle  questure, è riconosciuto, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese eccedenti rispetto al monte ore previsto con gli ordinari stanziamenti per il citato personale, entro il limite massimo complessivo di 55.749 ore eccendenti per il periodo emergenziale in rassegna, di cui 44.506 ore per il personale appartenente alla Polizia di Stato e 11.243 ore per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno di cui al presente comma.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 1.100.012,24 per l’anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui in premessa, le quali sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Interno.
  4. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n


\r\nRoma,  23 giugno 2022
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2022

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Titolo I
\nCONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

\n

VISTI gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

\n

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;

\n

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

\n

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

\n

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;

\n

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;

\n

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;

\n

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;

\n

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;

\n

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

\n

EMANA

\n

il seguente decreto-legge

\n

ART. 1
\n(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

\n
  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
  2. \n
  3. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
  4. \n
  5. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
  6. \n
  7. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  8. \n
  9. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
  10. \n
  11. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
  12. \n
  13. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  14. \n
  15. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
  16. \n
  17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.
  18. \n

ART. 2
\n(Bonus carburante ai dipendenti)

\n
  1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. \n
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  4. \n

Titolo II
\nMISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

\n

ART. 3
\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)
 

\n
  1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. \n
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. \n
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  6. \n
  7. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  8. \n
  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  10. \n

ART. 4
\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

\n
  1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. \n
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. \n
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  6. \n
  7. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  8. \n
  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  10. \n

ART. 5
\n(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

\n
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
  2. \n
  3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \n

ART. 6
\n(Bonus sociale elettricità e gas)

\n
  1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.
  2. \n
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  4. \n

ART. 7
\n(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

\n
  1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».
  2. \n
  3. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
  4. \n
  5. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. \n
  7. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
  8. \n
  9. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.
  10. \n
  11. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  12. \n
  13. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
  14. \n

Titolo III
\nSOSTEGNO ALLE IMPRESE
\nCapo I
\nMisure per la liquidità delle imprese

\n

ART. 8
\n(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

\n
  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
  2. \n
  3. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  4. \n
  5. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. \n
  7. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
  8. \n
  9. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
  10. \n
  11. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
  12. \n
  13. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  14. \n

ART. 9
\n(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

\n
  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
  2. \n
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  4. \n

ART. 10
\n(Imprese energivore di interesse strategico)

\n
  1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
  2. \n
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.».
  4. \n

Capo II
\nMisure per il lavoro

\n

ART. 11
\n(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

\n
  1. All'articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti: «11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».
  2. \n
  3. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
    \n\ta) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
    \n\tb) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
    \n\tc) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
    \n\td) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
    \n\te) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.
  6. \n

ART. 12
\n(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)

\n
  1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;
    \n\tb) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
  2. \n
  3. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
    \n\ta) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
    \n\tb) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
  4. \n

Capo III
\nMisure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

\n

ART. 13
\n(Ferrobonus e marebonus)

\n
  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. \n
  3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \n

ART. 14
\n(Clausola di adeguamento corrispettivo)

\n
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
    \n\tb) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
  2. \n
  3. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» è inserita la seguente: «trimestralmente».
  4. \n

ART. 15
\n(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)

\n
  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. \n
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \n

ART. 16
\n(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

\n
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  2. \n

ART. 17
\n(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

\n
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
  2. \n
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \n

ART. 18
\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca) 

\n
  1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. \n
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. \n
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  6. \n
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  8. \n
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  10. \n
  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  12. \n

ART. 19
\n(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari) 

\n
  1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
  2. \n
  3. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  6. \n

ART. 20
\n(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura) 

\n
  1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.
  2. \n
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  4. \n
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al comma 515: 1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021» 2) le parole «in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo» sono soppresse; 3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza»;
    \n\tb) il comma 517 è sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;
    \n\tc) il comma 518 è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».
  6. \n

ART. 21
\n(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

\n
  1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
  2. \n
  3. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.».
  4. \n
  5. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  6. \n

ART. 22
\n(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

\n
  1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
  2. \n
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
  4. \n
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. \n
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
  8. \n
  9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  10. \n
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
  12. \n

Capo IV
\nContratti pubblici

\n

ART. 23
\n(Revisione prezzi) 

\n
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  2. \n
  3. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
    \n\ta) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.
    \n\tb) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \n

Titolo IV
\nRAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
\nCapo I
\nGolden power

\n

ART. 24
\n(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)

\n
  1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;
    \n\tb) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;
    \n\tc) al comma 5: 1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»; 3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento»; 5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».
  2. \n

ART. 25
\n(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012) 

\n
  1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
    \n\tb) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
    \n\tc) al comma 5: 1) al primo periodo dopo le parole «è notificato» sono inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.»;
    \n\td) al comma 6: 1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»; 3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse; 4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
  2. \n
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  4. \n
  5. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale» sono soppresse.
  6. \n

ART. 26
\n(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)

\n
  1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-ter è inserito il seguente: «Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
  2. \n
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.».
  4. \n

ART. 27
\n(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)

\n
  1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
  2. \n
  3. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al comma 2, dopo le partole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le seguenti: «e quello di cui all'articolo 1-bis,»
    \n\tb) dopo il comma 2, è inserito il seguente. «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»
    \n\tc) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonché con altre amministrazioni».
  4. \n
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  6. \n
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. \n

ART. 28
\n(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)

\n
  1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente: «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.
  2. \n
  3. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.
  4. \n
  5. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.
  6. \n
  7. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
  8. \n
  9. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
  10. \n
  11. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
  12. \n
  13. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. è fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.
  14. \n
  15. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  16. \n
  17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.». 2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012. 3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.
  18. \n

Capo II
\nCybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche

\n

ART. 29
\n(Rafforzamento della disciplina cyber) 

\n
  1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.
  2. \n
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.
  4. \n
  5. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR); b) «web application firewall» (WAF);
  6. \n
  7. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  8. \n
  9. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono inserite le seguenti: «in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e» e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
  10. \n
  11. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2.».
  12. \n

ART. 30
\n(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

\n
  1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.
  2. \n
  3. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.
  4. \n
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
  6. \n
  7. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.
  8. \n
  9. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
    \n\t 
  10. \n

Titolo V
\nACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

\n

ART. 31
\n(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina) 

\n
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:
    \n\ta) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;
    \n\tb) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;
    \n\tc) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
  2. \n
  3. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
  4. \n
  5. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
  6. \n
  7. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
  8. \n
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  10. \n

ART. 32
\n(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
 

\n
  1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  2. \n
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  4. \n

ART. 33
\n(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

\n
  1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. \n
  3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \n

ART. 34
\n(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini) 

\n
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.
  2. \n

ART. 35
\n(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

\n
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;
    \n\tb) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. 7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»;
    \n\tc) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».
  2. \n
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. \n

Titolo VI
\nDISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

\n

ART. 36
\n(Misure urgenti per la scuola) 

\n
  1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
  2. \n
  3. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
    \n\ta) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    \n\tb) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
  4. \n
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \n

ART. 37
\n(Contributo straordinario contro il caro bollette)

\n
  1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
  2. \n
  3. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
  4. \n
  5. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
  6. \n
  7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  8. \n
  9. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
  10. \n
  11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
  12. \n
  13. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  14. \n
  15. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  16. \n
  17. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
  18. \n
  19. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  20. \n

ART. 38
\n(Disposizioni finanziarie)

\n
  1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. \n
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
    \n\ta) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
    \n\tb) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    \n\tc) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.
  4. \n
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  6. \n

ART. 39
\n(Entrata in vigore)

\n
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
    \n\tIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2. \n

\nDato a Roma, addì 21 marzo 2022

\n

MATTARELLA
\nDraghi, Presidente del Consiglio dei ministri
\nDi Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\nLamorgese, Ministro dell'interno
\nFranco, Ministro dell'economia e delle finanze
\nGiorgetti, Ministro dello sviluppo economico
\nPatuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
\nCingolani, Ministro della transizione ecologica
\nOrlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\nSperanza, Ministro della salute
\nGiovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
\nVisto, il Guardasigilli: Cartabia

\n

 

\n

Allegato I all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) 

\n

Allegato A all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) 

\n","value":"

Titolo I
\r\nCONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

\r\n\r\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n
\r\nVISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
\r\n
\r\nVISTI gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
\r\n
\r\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
\r\n
\r\nCONSIDERATA la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;
\r\n
\r\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;
\r\n
\r\nCONSIDERATA la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;
\r\n
\r\nRITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;
\r\n
\r\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;
\r\n
\r\nSULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
\r\n
\r\nEMANA
\r\n
\r\nil seguente decreto-legge
\r\n
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
  2. \r\n\t
  3. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
  4. \r\n\t
  5. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
  6. \r\n\t
  7. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  8. \r\n\t
  9. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
  10. \r\n\t
  11. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
  12. \r\n\t
  13. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  14. \r\n\t
  15. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
  16. \r\n\t
  17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.
  18. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Bonus carburante ai dipendenti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nTitolo II
\r\nMISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)
 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. \r\n\t
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. \r\n\t
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  6. \r\n\t
  7. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  8. \r\n\t
  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. \r\n\t
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. \r\n\t
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  6. \r\n\t
  7. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  8. \r\n\t
  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
  2. \r\n\t
  3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Bonus sociale elettricità e gas)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».
  2. \r\n\t
  3. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
  4. \r\n\t
  5. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. \r\n\t
  7. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
  8. \r\n\t
  9. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.
  10. \r\n\t
  11. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  12. \r\n\t
  13. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
  14. \r\n
\r\n\r\n


\r\nTitolo III
\r\nSOSTEGNO ALLE IMPRESE
\r\nCapo I
\r\nMisure per la liquidità delle imprese

\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
  2. \r\n\t
  3. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
  4. \r\n\t
  5. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6. \r\n\t
  7. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
  8. \r\n\t
  9. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
  10. \r\n\t
  11. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
  12. \r\n\t
  13. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\n(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
  2. \r\n\t
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 10
\r\n(Imprese energivore di interesse strategico)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
  2. \r\n\t
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.».
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCapo II
\r\nMisure per il lavoro

\r\n\r\n

ART. 11
\r\n(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti: «11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».
  2. \r\n\t
  3. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
    \r\n\ta) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
    \r\n\tb) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
    \r\n\tc) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
    \r\n\td) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
    \r\n\te) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12
\r\n(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;
    \r\n\tb) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».
  2. \r\n\t
  3. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
    \r\n\ta) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
    \r\n\tb) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCapo III
\r\nMisure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

\r\n\r\n

ART. 13
\r\n(Ferrobonus e marebonus)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. \r\n\t
  3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 14
\r\n(Clausola di adeguamento corrispettivo)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
    \r\n\tb) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
  2. \r\n\t
  3. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» è inserita la seguente: «trimestralmente».
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 15
\r\n(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. \r\n\t
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 16
\r\n(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 17
\r\n(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
  2. \r\n\t
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 18
\r\n(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. \r\n\t
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. \r\n\t
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  6. \r\n\t
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  8. \r\n\t
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  10. \r\n\t
  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 19
\r\n(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
  2. \r\n\t
  3. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 20
\r\n(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  4. \r\n\t
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al comma 515: 1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021» 2) le parole «in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo» sono soppresse; 3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza»;
    \r\n\tb) il comma 517 è sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;
    \r\n\tc) il comma 518 è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 21
\r\n(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
  2. \r\n\t
  3. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.».
  4. \r\n\t
  5. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 22
\r\n(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
  2. \r\n\t
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
  4. \r\n\t
  5. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. \r\n\t
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
  8. \r\n\t
  9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  10. \r\n\t
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
  12. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCapo IV
\r\nContratti pubblici

\r\n\r\n

ART. 23
\r\n(Revisione prezzi) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  2. \r\n\t
  3. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
    \r\n\ta) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.
    \r\n\tb) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \r\n
\r\n\r\n


\r\nTitolo IV
\r\nRAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
\r\nCapo I
\r\nGolden power

\r\n\r\n

ART. 24
\r\n(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;
    \r\n\tb) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;
    \r\n\tc) al comma 5: 1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»; 3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 4) al quinto periodo le parole «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento»; 5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 25
\r\n(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
    \r\n\tb) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,»;
    \r\n\tc) al comma 5: 1) al primo periodo dopo le parole «è notificato» sono inserite le seguenti: «ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.»;
    \r\n\td) al comma 6: 1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»; 3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse; 4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».
  2. \r\n\t
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  4. \r\n\t
  5. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale» sono soppresse.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 26
\r\n(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-ter è inserito il seguente: «Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
  2. \r\n\t
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.».
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 27
\r\n(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
  2. \r\n\t
  3. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al comma 2, dopo le partole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le seguenti: «e quello di cui all'articolo 1-bis,»
    \r\n\tb) dopo il comma 2, è inserito il seguente. «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»
    \r\n\tc) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonché con altre amministrazioni».
  4. \r\n\t
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  6. \r\n\t
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 28
\r\n(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente: «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.
  2. \r\n\t
  3. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.
  4. \r\n\t
  5. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.
  6. \r\n\t
  7. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
  8. \r\n\t
  9. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
  10. \r\n\t
  11. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
  12. \r\n\t
  13. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. è fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.
  14. \r\n\t
  15. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  16. \r\n\t
  17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.». 2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012. 3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.
  18. \r\n
\r\n\r\n


\r\nCapo II
\r\nCybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche

\r\n\r\n

ART. 29
\r\n(Rafforzamento della disciplina cyber) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.
  2. \r\n\t
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.
  4. \r\n\t
  5. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR); b) «web application firewall» (WAF);
  6. \r\n\t
  7. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  8. \r\n\t
  9. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono inserite le seguenti: «in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e» e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».
  10. \r\n\t
  11. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2.».
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 30
\r\n(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.
  2. \r\n\t
  3. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.
  4. \r\n\t
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
  6. \r\n\t
  7. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.
  8. \r\n\t
  9. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
    \r\n\t 
  10. \r\n
\r\n\r\n

Titolo V
\r\nACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

\r\n\r\n

ART. 31
\r\n(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:
    \r\n\ta) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;
    \r\n\tb) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;
    \r\n\tc) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
  2. \r\n\t
  3. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
  4. \r\n\t
  5. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
  6. \r\n\t
  7. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
  8. \r\n\t
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 32
\r\n(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 33
\r\n(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. \r\n\t
  3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 34
\r\n(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 35
\r\n(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.»;
    \r\n\tb) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. 7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.»;
    \r\n\tc) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nTitolo VI
\r\nDISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

\r\n\r\n

ART. 36
\r\n(Misure urgenti per la scuola) 

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
  2. \r\n\t
  3. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
    \r\n\ta) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    \r\n\tb) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
  4. \r\n\t
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 37
\r\n(Contributo straordinario contro il caro bollette)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
  2. \r\n\t
  3. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
  4. \r\n\t
  5. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
  6. \r\n\t
  7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  8. \r\n\t
  9. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
  10. \r\n\t
  11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
  12. \r\n\t
  13. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  14. \r\n\t
  15. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  16. \r\n\t
  17. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
  18. \r\n\t
  19. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.
  20. \r\n
\r\n\r\n

ART. 38
\r\n(Disposizioni finanziarie)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
    \r\n\ta) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
    \r\n\tb) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    \r\n\tc) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.
  4. \r\n\t
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 39
\r\n(Entrata in vigore)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
    \r\n\tIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2. \r\n
\r\n\r\n


\r\nDato a Roma, addì 21 marzo 2022
\r\n
\r\nMATTARELLA
\r\nDraghi, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nDi Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
\r\nLamorgese, Ministro dell'interno
\r\nFranco, Ministro dell'economia e delle finanze
\r\nGiorgetti, Ministro dello sviluppo economico
\r\nPatuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
\r\nCingolani, Ministro della transizione ecologica
\r\nOrlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
\r\nSperanza, Ministro della salute
\r\nGiovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
\r\nVisto, il Guardasigilli: Cartabia

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Allegato I all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) 

\r\n\r\n

Allegato A all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) 

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\n

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in particolare l’articolo 56;

\n

VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, in particolare l’articolo 13 ter;

\n

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017;

\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

\n

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

\n

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’articolo 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;

\n

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022 con cui è istituita una struttura di coordinamento nazionale che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

\n

RAVVISATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31 del citato decreto legge n. 21/2022, disciplinando con la necessaria urgenza le diverse forme di supporto all'accoglienza ivi previste, dando riscontro alle indifferibili esigenze delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto;

\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\n

DISPONE

\n

ART. 1
(Accoglienza diffusa)

\n
  1. In considerazione dell’esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, provvede alla pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022. Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma, da espletare in tempi stretti e congruenti con l’urgenza in atto, prevedono forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza sostanzialmente omogenei a quelli assicurati nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attivabili nel limite massimo di 15.000 unità. Spetta ai Commissari delegati coordinare l’attivazione, nell’ambito delle manifestazioni di interesse selezionate dall’avviso nazionale, dei posti necessari sulla base del fabbisogno territoriale garantendo il raccordo con le altre forme di assistenza di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. Gli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma prevedono il coinvolgimento dei Comuni alle attività di accoglienza diffusa e sono definite individuando costi unitari, a persona e al giorno, sostanzialmente omogenei a quelli previsti per la gestione delle strutture di accoglienza di cui al periodo precedente, come ridefiniti dal Ministero dell’interno per la gestione della presente situazione emergenziale in attuazione dei decreti legge richiamati in premessa.
  2. \n
  3. La manifestazione di interesse contiene esplicita dichiarazione da parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei Comuni previa stipula di un accordo di partenariato.
  4. \n
  5. All’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 1, con successive convenzioni, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017, da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia e ciascun soggetto proponente assistenza interessato, sono definite le modalità organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa, anche in deroga alle previsioni contenute nel medesimo articolo 56. In relazione alle modalità di rendicontazione, al fine di garantire percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati, rapidi e compatibili con l’urgenza determinata dal contesto emergenziale in atto, nonché la sostanziale omogeneità rispetto ai servizi offerti dalle strutture di accoglienza gestite dal Ministero dell’interno ai sensi dei richiamati articoli del decreto legislativo n. 142/2015, ai soggetti gestori individuati dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 21/2022 si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017, nei limiti di quanto disposto dagli avvisi di cui al comma 1.
  6. \n
  7. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono la corresponsione di anticipazioni finalizzate ad assicurare il necessario supporto all’immediata attivazione della capacità operativa dei soggetti gestori, e, a tal fine, sono sottoscritte previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Il costo connesso con la sottoscrizione della richiesta garanzia fideiussoria può essere rendicontato, a conclusione del servizio, ai fini del relativo rimborso.
  8. \n

ART. 2
(Contributo di sostentamento)

\n
  1. In considerazione dell’esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per  dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni.
  2. \n
  3. In ragione della necessità di procedere tempestivamente all’attivazione e gestione delle misure di cui al comma 1, per l’affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall’articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 allo scopo di:
    \n\ta) avvalersi di un Soggetto Finanziario sottoposto ai previsti controlli di Banca d’Italia, dell’Autorità Garante delle Comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle società e la borsa – CONSOB;
    \n\tb) consentire l’erogazione del contributo di sostentamento, in tempi rapidi e congruenti con la temporalità prevista dal richiamato art. 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21/2022, mediante l’erogazione di contanti nei riguardi di soggetti beneficiari non titolari di conto corrente presso un istituto di credito operante sul territorio nazionale;
    \n\tc) assicurare la possibilità di percepire il contributo di sostentamento presso la più ampia pluralità di sportelli sull’intero territorio nazionale e in regime di circolarità, attesa la mancanza di una residenza stabile, e la possibilità che i soggetti beneficiari modifichino la propria località di permanenza durante il periodo considerato;
    \n\td) prevedere che l’erogazione avvenga previo riconoscimento del beneficiario effettuata allo sportello mediante identificazione a mezzo dell’esibizione del proprio documento di identità e della presentazione della ricevuta della richiesta di permesso per protezione temporanea rilasciata dalla Questura competente;
    \n\te) prevedere che l’erogazione del contributo avvenga per ogni mese, o porzione di mese superiore a giorni 10, durante il quale il beneficiario non abbia fruito di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici nel limite massimo di tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale, come risultante dalla domanda di permesso di protezione temporanea;
    \n\tf) possibilità che il contributo venga erogato, in unica soluzione e in forma cumulativa, anche per due o tre mensilità, ove spettanti, qualora le tempistiche istruttorie si protraggano oltre il termine di 90 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, fermi restano i predetti limiti di importo e durata;
    \n\tg) garantire adeguati criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica.
  4. \n
  5. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all’articolo 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.
  6. \n
  7. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda accedendo ad una apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile. 
  8. \n
  9. Il Dipartimento della protezione civile adotta le indicazioni operative necessarie per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento, attesa l’urgenza delle esigenze presupposte, nonché per lo svolgimento dei relativi controlli.
  10. \n

ART. 3
(Gestione dei dati personali per le misure di accoglienza e sostentamento)

\n
  1. Al solo fine di consentire le attività di gestione delle misure previste dall’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 21/2022, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022:
    \n\ta) i soggetti gestori dei servizi di accoglienza diffusa di cui all’articolo 1 sono autorizzati a comunicare i dati personali comuni dei soggetti presi in carico al Dipartimento della protezione civile;
    \n\tb) il Ministero dell’interno, ivi compreso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le sue articolazioni territoriali, è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente al soggetto affidatario dell’implementazione della misura di cui all’articolo 2.
  2. \n
  3. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.
  4. \n
  5. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata, dell’avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
  6. \n
  7. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalità, anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.
    \n\t 
  8. \n

ART. 4
(Disposizioni connesse con l’acquisizione della progressiva autonomia dei beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento)

\n
  1. Allo scopo di accompagnare progressivamente l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle comunità che li accolgono, per coniugare le misure di accoglienza e sostentamento di cui agli articoli 1 e 2 con l’esigenza di progressiva autonomia delle persone, fermo restando quanto ivi previsto, il beneficiario può continuare a fruire della misura in godimento, a fronte dell’esercizio di attività lavorativa, per un periodo massimo di 60 giorni. Il mancato esercizio dell’attività lavorativa è autocertificato dal beneficiario, anche per il tramite del soggetto gestore, per coloro che fruiscono dell’accoglienza diffusa di cui all’articolo 1, ovvero al momento della presentazione della relativa domanda, per coloro che fanno richiesta del contributo di sostentamento di cui all’articolo 2, fermi restando i relativi limiti massimi temporali. 
  2. \n

 

\n

ART. 5
(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

\n
  1. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 85/2003 e dalle disposizioni di attuazione adottate, le persone destinatarie della protezione temporanea di cui trattasi sono equiparate, ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani.
  2. \n
  3. Ai fini di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate. Attraverso la procedura di cui al periodo precedente, oltre ai dati anagrafici è trasmessa all’Agenzia delle entrate anche una informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria.
  4. \n
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, il codice fiscale e l’informazione atta a identificare il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria di cui al comma 2, nonché – attraverso le procedure informatiche già attive tra i due enti – i relativi dati anagrafici.
  6. \n
  7. Per ciascun soggetto individuato ai sensi del comma 2, viene riconosciuto alla rispettiva Regione o Provincia Autonoma fino al 31 dicembre 2022 un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di euro 1.520,00, comprensivo anche delle prestazioni erogate in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873/2022, per un massimo di 100.000 unità.
  8. \n
  9. I rimborsi di cui al comma 4 sono erogati a favore dei Commissari delegati di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 a valere sulle contabilità speciali istituite per la presente gestione emergenziale, sulla base della comunicazione relativa al numero delle persone di cui al comma 2 resa disponibile dal Sistema Tessera sanitaria, in forma aggregata per singola regione e provincia autonoma dove sono presentate le istanze di cui al comma 2, con cadenza bimestrale. Per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la comunicazione è effettuata dai Presidenti delle Province e le risorse sono trasferite ai bilanci provinciali.
  10. \n
  11. I Commissari delegati di cui al comma 5, accertano e impegnano nel perimetro sanitario del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2022, all'apertura di un  centro di costo dedicato,  garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione di cui al presente articolo che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019.
  12. \n
  13. Al monitoraggio dell’attuazione di quanto previsto dal presenta articolo si provvede mediante un comitato tecnico coordinato dal Ministero della Salute e del quale fanno parte il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i rappresentanti di tutti i Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini delle opportune compensazioni tra regioni, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5, nonché dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al Sistema Tessera Sanitaria e al Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute.
  14. \n
  15. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, a favore di un massimo di 100.000 persone, si provvede a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 31, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.
  16. \n

ART. 6
(Gestione dei dati personali per le misure di assistenza sanitaria)

\n
  1. Al solo fine di consentire le attività di gestione delle misure previste dall’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21/2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 2-decies del decreto legislativo 10 agosto 2018, n 101, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022:
    \n\ta) il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell’implementazione delle misure di cui trattasi;
    \n\tb) il Ministero dell’interno, ivi compreso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le sue articolazioni territoriali, è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell’implementazione delle misure di cui trattasi.
  2. \n
  3. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.
  4. \n
  5. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata e dell’avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
  6. \n
  7. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalità, anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.  
  8. \n

ART. 7
(Disposizioni sulla condivisione e sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

\n
  1. Per la realizzazione delle attività volte ad assicurare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina, nonché per garantire una efficace gestione dei flussi e dell’interscambio dei dati personali ed ottenere dati aggregati funzionali per una efficiente gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile, riceve dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze,  i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento manterranno l’autonoma titolarità rispetto al trattamento dati effettuato.
  2. \n
  3. I dati personali dei soggetti di cui al comma 1 forniti dai Ministeri confluiranno all’interno di una piattaforma informatica gestita dal Dipartimento della protezione civile che generà dati aggregati ed anonimi. I dati personali ricevuti dai ministeri saranno distrutti all’esito del processo di anonimizzazione e aggregazione operato dalla piattaforma.
  4. \n
  5. La sicurezza dei dati personali ricevuti dal Dipartimento della protezione civile sarà garantita da sistemi di cifratura e pseudonimizzazione.
  6. \n
  7. Il Dipartimento della protezione civile provvede a fornire le opportune informazioni di cui all’articolo 14 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e relative al trattamento dei dati di sua competenza ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Dipartimento medesimo. Il Dipartimento si impegna a garantire, altresì, l’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 12-24 del citato Regolamento n. 2016/679/UE.
  8. \n
  9. I Titolari garantiscono che i dati personali dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto saranno trattati soltanto da soggetti autorizzati ed opportunamente istruiti.
  10. \n
  11. I dati aggregati e anonimi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, su richiesta degli stessi.
  12. \n

ART. 8
(Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina)

\n
  1. Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori dall’Ucraina, le comunità per minori autorizzate o accreditate all’accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle Regioni, delle Province Autonome o degli Enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.
  2. \n

ART. 9
(Modifiche all’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

\n
  1. All’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \n\ta) al comma 1, le parole: “articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici” sono sostituite dalle parole: “articoli 32, 36 e, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici”;
    \n\tb) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3 bis. I posti in accoglienza di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dai Prefetti con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al primo comma”.
  2. \n

ART. 10
(Modifiche all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022)

\n
  1. In coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 24 del 2022, richiamato in premessa, le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 31 marzo 2022, sono prorogate al 30 aprile 2022.
  2. \n

ART. 11
(Copertura finanziaria)

\n
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all’ articolo 1, nel limite massimo di 142 milioni di euro, all’articolo 2, nel limite massimo di 54 milioni di euro, all’articolo 5, nel limite massimo di 152 milioni di euro, della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.
  2. \n

ART. 12
(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

\n
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  2. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n 

\n

Roma, 29 marzo 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in particolare l’articolo 56;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, in particolare l’articolo 13 ter;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017;

\r\n\r\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’articolo 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 del 11 marzo 2022 con cui è istituita una struttura di coordinamento nazionale che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31 del citato decreto legge n. 21/2022, disciplinando con la necessaria urgenza le diverse forme di supporto all'accoglienza ivi previste, dando riscontro alle indifferibili esigenze delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Accoglienza diffusa)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In considerazione dell’esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, provvede alla pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022. Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma, da espletare in tempi stretti e congruenti con l’urgenza in atto, prevedono forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza sostanzialmente omogenei a quelli assicurati nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attivabili nel limite massimo di 15.000 unità. Spetta ai Commissari delegati coordinare l’attivazione, nell’ambito delle manifestazioni di interesse selezionate dall’avviso nazionale, dei posti necessari sulla base del fabbisogno territoriale garantendo il raccordo con le altre forme di assistenza di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. Gli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma prevedono il coinvolgimento dei Comuni alle attività di accoglienza diffusa e sono definite individuando costi unitari, a persona e al giorno, sostanzialmente omogenei a quelli previsti per la gestione delle strutture di accoglienza di cui al periodo precedente, come ridefiniti dal Ministero dell’interno per la gestione della presente situazione emergenziale in attuazione dei decreti legge richiamati in premessa.
  2. \r\n\t
  3. La manifestazione di interesse contiene esplicita dichiarazione da parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei Comuni previa stipula di un accordo di partenariato.
  4. \r\n\t
  5. All’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 1, con successive convenzioni, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017, da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia e ciascun soggetto proponente assistenza interessato, sono definite le modalità organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa, anche in deroga alle previsioni contenute nel medesimo articolo 56. In relazione alle modalità di rendicontazione, al fine di garantire percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati, rapidi e compatibili con l’urgenza determinata dal contesto emergenziale in atto, nonché la sostanziale omogeneità rispetto ai servizi offerti dalle strutture di accoglienza gestite dal Ministero dell’interno ai sensi dei richiamati articoli del decreto legislativo n. 142/2015, ai soggetti gestori individuati dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 21/2022 si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017, nei limiti di quanto disposto dagli avvisi di cui al comma 1.
  6. \r\n\t
  7. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono la corresponsione di anticipazioni finalizzate ad assicurare il necessario supporto all’immediata attivazione della capacità operativa dei soggetti gestori, e, a tal fine, sono sottoscritte previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Il costo connesso con la sottoscrizione della richiesta garanzia fideiussoria può essere rendicontato, a conclusione del servizio, ai fini del relativo rimborso.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Contributo di sostentamento)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In considerazione dell’esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per  dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni.
  2. \r\n\t
  3. In ragione della necessità di procedere tempestivamente all’attivazione e gestione delle misure di cui al comma 1, per l’affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall’articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 allo scopo di:
    \r\n\ta) avvalersi di un Soggetto Finanziario sottoposto ai previsti controlli di Banca d’Italia, dell’Autorità Garante delle Comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle società e la borsa – CONSOB;
    \r\n\tb) consentire l’erogazione del contributo di sostentamento, in tempi rapidi e congruenti con la temporalità prevista dal richiamato art. 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21/2022, mediante l’erogazione di contanti nei riguardi di soggetti beneficiari non titolari di conto corrente presso un istituto di credito operante sul territorio nazionale;
    \r\n\tc) assicurare la possibilità di percepire il contributo di sostentamento presso la più ampia pluralità di sportelli sull’intero territorio nazionale e in regime di circolarità, attesa la mancanza di una residenza stabile, e la possibilità che i soggetti beneficiari modifichino la propria località di permanenza durante il periodo considerato;
    \r\n\td) prevedere che l’erogazione avvenga previo riconoscimento del beneficiario effettuata allo sportello mediante identificazione a mezzo dell’esibizione del proprio documento di identità e della presentazione della ricevuta della richiesta di permesso per protezione temporanea rilasciata dalla Questura competente;
    \r\n\te) prevedere che l’erogazione del contributo avvenga per ogni mese, o porzione di mese superiore a giorni 10, durante il quale il beneficiario non abbia fruito di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici nel limite massimo di tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale, come risultante dalla domanda di permesso di protezione temporanea;
    \r\n\tf) possibilità che il contributo venga erogato, in unica soluzione e in forma cumulativa, anche per due o tre mensilità, ove spettanti, qualora le tempistiche istruttorie si protraggano oltre il termine di 90 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, fermi restano i predetti limiti di importo e durata;
    \r\n\tg) garantire adeguati criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica.
  4. \r\n\t
  5. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all’articolo 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.
  6. \r\n\t
  7. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda accedendo ad una apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile. 
  8. \r\n\t
  9. Il Dipartimento della protezione civile adotta le indicazioni operative necessarie per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento, attesa l’urgenza delle esigenze presupposte, nonché per lo svolgimento dei relativi controlli.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Gestione dei dati personali per le misure di accoglienza e sostentamento)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al solo fine di consentire le attività di gestione delle misure previste dall’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 21/2022, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022:
    \r\n\ta) i soggetti gestori dei servizi di accoglienza diffusa di cui all’articolo 1 sono autorizzati a comunicare i dati personali comuni dei soggetti presi in carico al Dipartimento della protezione civile;
    \r\n\tb) il Ministero dell’interno, ivi compreso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le sue articolazioni territoriali, è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente al soggetto affidatario dell’implementazione della misura di cui all’articolo 2.
  2. \r\n\t
  3. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.
  4. \r\n\t
  5. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata, dell’avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
  6. \r\n\t
  7. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalità, anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.
    \r\n\t 
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Disposizioni connesse con l’acquisizione della progressiva autonomia dei beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Allo scopo di accompagnare progressivamente l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle comunità che li accolgono, per coniugare le misure di accoglienza e sostentamento di cui agli articoli 1 e 2 con l’esigenza di progressiva autonomia delle persone, fermo restando quanto ivi previsto, il beneficiario può continuare a fruire della misura in godimento, a fronte dell’esercizio di attività lavorativa, per un periodo massimo di 60 giorni. Il mancato esercizio dell’attività lavorativa è autocertificato dal beneficiario, anche per il tramite del soggetto gestore, per coloro che fruiscono dell’accoglienza diffusa di cui all’articolo 1, ovvero al momento della presentazione della relativa domanda, per coloro che fanno richiesta del contributo di sostentamento di cui all’articolo 2, fermi restando i relativi limiti massimi temporali. 
  2. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 85/2003 e dalle disposizioni di attuazione adottate, le persone destinatarie della protezione temporanea di cui trattasi sono equiparate, ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani.
  2. \r\n\t
  3. Ai fini di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate. Attraverso la procedura di cui al periodo precedente, oltre ai dati anagrafici è trasmessa all’Agenzia delle entrate anche una informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria.
  4. \r\n\t
  5. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, il codice fiscale e l’informazione atta a identificare il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria di cui al comma 2, nonché – attraverso le procedure informatiche già attive tra i due enti – i relativi dati anagrafici.
  6. \r\n\t
  7. Per ciascun soggetto individuato ai sensi del comma 2, viene riconosciuto alla rispettiva Regione o Provincia Autonoma fino al 31 dicembre 2022 un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di euro 1.520,00, comprensivo anche delle prestazioni erogate in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873/2022, per un massimo di 100.000 unità.
  8. \r\n\t
  9. I rimborsi di cui al comma 4 sono erogati a favore dei Commissari delegati di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 a valere sulle contabilità speciali istituite per la presente gestione emergenziale, sulla base della comunicazione relativa al numero delle persone di cui al comma 2 resa disponibile dal Sistema Tessera sanitaria, in forma aggregata per singola regione e provincia autonoma dove sono presentate le istanze di cui al comma 2, con cadenza bimestrale. Per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la comunicazione è effettuata dai Presidenti delle Province e le risorse sono trasferite ai bilanci provinciali.
  10. \r\n\t
  11. I Commissari delegati di cui al comma 5, accertano e impegnano nel perimetro sanitario del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2022, all'apertura di un  centro di costo dedicato,  garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione di cui al presente articolo che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019.
  12. \r\n\t
  13. Al monitoraggio dell’attuazione di quanto previsto dal presenta articolo si provvede mediante un comitato tecnico coordinato dal Ministero della Salute e del quale fanno parte il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i rappresentanti di tutti i Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini delle opportune compensazioni tra regioni, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5, nonché dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al Sistema Tessera Sanitaria e al Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute.
  14. \r\n\t
  15. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, a favore di un massimo di 100.000 persone, si provvede a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 31, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.
  16. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Gestione dei dati personali per le misure di assistenza sanitaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Al solo fine di consentire le attività di gestione delle misure previste dall’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21/2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 2-decies del decreto legislativo 10 agosto 2018, n 101, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022:
    \r\n\ta) il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell’implementazione delle misure di cui trattasi;
    \r\n\tb) il Ministero dell’interno, ivi compreso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le sue articolazioni territoriali, è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell’implementazione delle misure di cui trattasi.
  2. \r\n\t
  3. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.
  4. \r\n\t
  5. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata e dell’avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
  6. \r\n\t
  7. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalità, anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.  
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Disposizioni sulla condivisione e sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per la realizzazione delle attività volte ad assicurare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina, nonché per garantire una efficace gestione dei flussi e dell’interscambio dei dati personali ed ottenere dati aggregati funzionali per una efficiente gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile, riceve dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze,  i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento manterranno l’autonoma titolarità rispetto al trattamento dati effettuato.
  2. \r\n\t
  3. I dati personali dei soggetti di cui al comma 1 forniti dai Ministeri confluiranno all’interno di una piattaforma informatica gestita dal Dipartimento della protezione civile che generà dati aggregati ed anonimi. I dati personali ricevuti dai ministeri saranno distrutti all’esito del processo di anonimizzazione e aggregazione operato dalla piattaforma.
  4. \r\n\t
  5. La sicurezza dei dati personali ricevuti dal Dipartimento della protezione civile sarà garantita da sistemi di cifratura e pseudonimizzazione.
  6. \r\n\t
  7. Il Dipartimento della protezione civile provvede a fornire le opportune informazioni di cui all’articolo 14 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e relative al trattamento dei dati di sua competenza ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Dipartimento medesimo. Il Dipartimento si impegna a garantire, altresì, l’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 12-24 del citato Regolamento n. 2016/679/UE.
  8. \r\n\t
  9. I Titolari garantiscono che i dati personali dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto saranno trattati soltanto da soggetti autorizzati ed opportunamente istruiti.
  10. \r\n\t
  11. I dati aggregati e anonimi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, su richiesta degli stessi.
  12. \r\n
\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori dall’Ucraina, le comunità per minori autorizzate o accreditate all’accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle Regioni, delle Province Autonome o degli Enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\n(Modifiche all’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 8 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
    \r\n\ta) al comma 1, le parole: “articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici” sono sostituite dalle parole: “articoli 32, 36 e, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici”;
    \r\n\tb) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3 bis. I posti in accoglienza di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dai Prefetti con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al primo comma”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 10
\r\n(Modifiche all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 24 del 2022, richiamato in premessa, le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 31 marzo 2022, sono prorogate al 30 aprile 2022.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 11
\r\n(Copertura finanziaria)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all’ articolo 1, nel limite massimo di 142 milioni di euro, all’articolo 2, nel limite massimo di 54 milioni di euro, all’articolo 5, nel limite massimo di 152 milioni di euro, della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12
\r\n(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  2. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n 

\r\n\r\n

Roma, 29 marzo 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

\n

VISTA la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

\n

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

\n

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

\n

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

\n

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;

\n

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

\n

VISTA  la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto»;

\n

CONSIDERATA la necessità di definire le misure di protezione temporanea occorrenti a dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022;

\n

ACQUISITA l'intesa dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
\n(Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari)

\n
  1. La protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
  2. \n
  3. La protezione temporanea di cui al comma 1 si applica in favore delle persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data, appartenenti alle seguenti categorie:
    \n\ta) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
    \n\tb) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
    \n\tc) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
  4. \n
  5. La protezione temporanea di cui al presente articolo si applica anche agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
  6. \n
  7. Ai fini del comma 2, lettera c), si considerano familiari, purché soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare, preventivamente validata, ove possibile, dalla competente rappresentanza consolare straniera, anche in deroga all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    \n\ta) il coniuge di una persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato;
    \n\tb) i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
    \n\tc) i parenti corrispondenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «TUI», conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente, in tale periodo, dipendenti da una persona di cui al comma 2, lettere a) e b).
  8. \n
  9. I ricongiungimenti dei familiari di cui al comma 2, lettera c), sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
  10. \n

ART. 2
\nPermesso di soggiorno per protezione temporanea

\n
  1. Il Questore del luogo in cui la persona è domiciliata rilascia agli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, commi 2 e 3, un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale. Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE, il permesso di soggiorno puo' essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma perde efficacia ed è revocato, anche prima della sua scadenza, in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea della predetta decisione di cessazione della protezione temporanea.
  2. \n
  3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, consente al titolare l'accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio, nonché alle altre misure di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio, applicabili in ragione dell'art. 38 del TUI, dell'art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dell'art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47.
  4. \n
  5. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è presentata direttamente in questura. Il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.
  6. \n
  7. Nei casi di comprovata necessità, al richiedente è rilasciato, a titolo gratuito, il titolo di viaggio, di cui all'art. 4, comma 1, del TUI.
  8. \n

ART. 3
\n(Protezione temporanea e protezione internazionale)

\n
  1. Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea puo' presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.
  2. \n
  3. L'esame e la decisione della domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, presentata dal titolare del permesso di soggiorno di cui all'art. 2, sono differiti alla cessazione della protezione temporanea, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
  4. \n
  5. La domanda di protezione internazionale presentata in Italia da persona appartenente alle categorie di sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione temporanea di cui all'art. 2. In caso di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, il Questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del differimento di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del TUI.
  6. \n
  7. Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.
  8. \n

ART. 4
\n(Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea)

\n
  1. La protezione temporanea è esclusa, oltre che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 85 del 2003, anche quando sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUI.
  2. \n
  3. L'esclusione della protezione temporanea non preclude la possibilità della presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2008.
  4. \n
  5. Nei casi di esclusione della protezione temporanea di cui al comma 1, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2003, non è adottato quando è stata presentata domanda di protezione internazionale ovvero nelle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, del TUI.
  6. \n

ART. 5
\n(Misure assistenziali)

\n
  1. L'accoglienza dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, è assicurata, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonchè in quelle di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti delle pertinenti risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come incrementate dall'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
  2. \n
  3. Alla disciplina delle misure assistenziali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 85 del 2003 si provvede mediante le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e nell'ambito dei relativi stanziamenti finanziari, come disposti dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Le predette ordinanze assicurano il coordinamento tra le misure assistenziali e il sistema di accoglienza di cui al comma 1, nonchè con le misure disposte in applicazione delle pertinenti normative di settore, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di minori non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47, in particolare art. 10, e agli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  4. \n
  5. Alle categorie di sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi dell'art. 2, è garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria con le modalità prevista dall'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate.
  6. \n

ART. 6
\n(Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia)

\n
  1. Ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per i quali il relativo procedimento è ancora in fase di definizione, è consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.
  2. \n
  3. I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.
  4. \n

ART. 7
\n(Punto di contatto nazionale)

\n
  1. Il Ministero dell'interno assicura le funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 85 del 2003. L'attuazione della presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. \n

ART. 8
\n(Disposizioni finali e finanziarie)

\n
  1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli.
  2. \n
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui euro 2.132.200 annui relativi al comma 3 ed euro 295.540 annui relativi al comma 4, si provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del TUI.
  4. \n

\nIl presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 28 marzo 2022

\n

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nMario Draghi

\n","value":"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\n
\r\nVISTA la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
\r\n
\r\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
\r\n
\r\nVISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
\r\n
\r\nVISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
\r\n
\r\nVISTA  la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto»;
\r\n
\r\nCONSIDERATA la necessità di definire le misure di protezione temporanea occorrenti a dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022;
\r\n
\r\nACQUISITA l'intesa dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute;
\r\n
\r\nDECRETA
\r\n
\r\n
\r\nART. 1
\r\n(Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
  2. \r\n\t
  3. La protezione temporanea di cui al comma 1 si applica in favore delle persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data, appartenenti alle seguenti categorie:
    \r\n\ta) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
    \r\n\tb) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
    \r\n\tc) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
  4. \r\n\t
  5. La protezione temporanea di cui al presente articolo si applica anche agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
  6. \r\n\t
  7. Ai fini del comma 2, lettera c), si considerano familiari, purché soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare, preventivamente validata, ove possibile, dalla competente rappresentanza consolare straniera, anche in deroga all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    \r\n\ta) il coniuge di una persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato;
    \r\n\tb) i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
    \r\n\tc) i parenti corrispondenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «TUI», conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente, in tale periodo, dipendenti da una persona di cui al comma 2, lettere a) e b).
  8. \r\n\t
  9. I ricongiungimenti dei familiari di cui al comma 2, lettera c), sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\nPermesso di soggiorno per protezione temporanea

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Questore del luogo in cui la persona è domiciliata rilascia agli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, commi 2 e 3, un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale. Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE, il permesso di soggiorno puo' essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma perde efficacia ed è revocato, anche prima della sua scadenza, in conseguenza dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea della predetta decisione di cessazione della protezione temporanea.
  2. \r\n\t
  3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, consente al titolare l'accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio, nonché alle altre misure di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio, applicabili in ragione dell'art. 38 del TUI, dell'art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dell'art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47.
  4. \r\n\t
  5. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è presentata direttamente in questura. Il permesso è rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.
  6. \r\n\t
  7. Nei casi di comprovata necessità, al richiedente è rilasciato, a titolo gratuito, il titolo di viaggio, di cui all'art. 4, comma 1, del TUI.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Protezione temporanea e protezione internazionale)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea puo' presentare, in qualsiasi momento, domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.
  2. \r\n\t
  3. L'esame e la decisione della domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, presentata dal titolare del permesso di soggiorno di cui all'art. 2, sono differiti alla cessazione della protezione temporanea, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
  4. \r\n\t
  5. La domanda di protezione internazionale presentata in Italia da persona appartenente alle categorie di sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione temporanea di cui all'art. 2. In caso di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, il Questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del differimento di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del TUI.
  6. \r\n\t
  7. Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La protezione temporanea è esclusa, oltre che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 85 del 2003, anche quando sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUI.
  2. \r\n\t
  3. L'esclusione della protezione temporanea non preclude la possibilità della presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2008.
  4. \r\n\t
  5. Nei casi di esclusione della protezione temporanea di cui al comma 1, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2003, non è adottato quando è stata presentata domanda di protezione internazionale ovvero nelle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, del TUI.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Misure assistenziali)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L'accoglienza dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, è assicurata, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonchè in quelle di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti delle pertinenti risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come incrementate dall'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
  2. \r\n\t
  3. Alla disciplina delle misure assistenziali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 85 del 2003 si provvede mediante le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e nell'ambito dei relativi stanziamenti finanziari, come disposti dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Le predette ordinanze assicurano il coordinamento tra le misure assistenziali e il sistema di accoglienza di cui al comma 1, nonchè con le misure disposte in applicazione delle pertinenti normative di settore, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di minori non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47, in particolare art. 10, e agli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  4. \r\n\t
  5. Alle categorie di sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi dell'art. 2, è garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria con le modalità prevista dall'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per i quali il relativo procedimento è ancora in fase di definizione, è consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.
  2. \r\n\t
  3. I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Punto di contatto nazionale)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Ministero dell'interno assicura le funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 85 del 2003. L'attuazione della presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Disposizioni finali e finanziarie)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli.
  2. \r\n\t
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui euro 2.132.200 annui relativi al comma 3 ed euro 295.540 annui relativi al comma 4, si provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del TUI.
  4. \r\n
\r\n\r\n


\r\nIl presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n
\r\nRoma, 28 marzo 2022
\r\n
\r\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\r\nMario Draghi

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022

\n","value":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022

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Pubblichiamo di seguito l'art.1 della Legge 51/2022, le modifiche all'art. 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 in materia di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina e l'integrazione relativa all'assistenza ai minori non accompagnati. In allegato è possibile consultare il testo integrale della Legge.

\n

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

\n

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\n

PROMULGA

\n

la seguente legge:

\n

ART. 1

\n
  1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. \n
  3. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.
  4. \n
  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  6. \n

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

\n

Data a Roma, addi' 20 maggio 2022

\n

MATTARELLA
\nDraghi, Presidente del Consiglio dei ministri
\nVisto, il Guardasigilli: Cartabia

\n","value":"

Pubblichiamo di seguito l'art.1 della Legge 51/2022, le modifiche all'art. 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 in materia di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina e l'integrazione relativa all'assistenza ai minori non accompagnati. In allegato è possibile consultare il testo integrale della Legge.
\r\n
\r\n
\r\nLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
\r\n
\r\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
\r\n
\r\nPROMULGA
\r\n
\r\nla seguente legge:
\r\n
\r\nART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. \r\n\t
  3. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.
  4. \r\n\t
  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  6. \r\n
\r\n\r\n

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
\r\n
\r\nData a Roma, addi' 20 maggio 2022
\r\n
\r\nMATTARELLA
\r\nDraghi, Presidente del Consiglio dei ministri
\r\nVisto, il Guardasigilli: Cartabia

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

\n

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\n

RAVVISATA la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;

\n

RAVVISATA la necessità di nominare un Commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

\n

RAVVISATA la necessità di rafforzare, mediante servizi digitali, le attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali;

\n

RAVVISATA la necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna;

\n

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile prot. n. 8935 dell’11 marzo 2022;

\n

VISTA la nota del Ministero dell’interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022;

\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\n 

\n

DISPONE

\n

ART. 1
(Modifiche all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

\n
  1. All’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: ”ai sensi dell’articolo 3, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: ”ai sensi dell’articolo 2, comma 1”.
  2. \n

ART. 2
(Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati)

\n
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito del più generale coordinamento nazionale degli interventi di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto.
  2. \n

ART. 3
(Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo)

\n
  1. I cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di 5 giorni dal loro ingresso:
    \n\ta) sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio di Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale. Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane può provvedere anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di necessità. Per le medesime finalità, le imprese ferroviarie regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che erogano servizi di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuità del servizio nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1;
    \n\tb) sulla rete autostradale nazionale;
    \n\tc) sui servizi di trasporto marittimo per le isole.
  2. \n
  3. Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 è autorizzato, all’atto del controllo del titolo di viaggio, a ricevere le dichiarazioni dei viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi del documento di identificazione e la data dell’ingresso in territorio italiano, anche ai fini di successive verifiche a campione. La dichiarazione resa al personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio è resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge.
  4. \n
  5. Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete di cui alla lettera b) del comma 1 è autorizzato a ricevere le dichiarazioni di cui al comma 2, per i viaggiatori con autolinee a medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini in transito con mezzo proprio è sufficiente l’esibizione di un documento attestante la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti dall’Ucraina e non cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2.
  6. \n
  7.  Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo sono a carico delle società erogatrici dei servizi interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. \n

ART. 4
(Supporto tecnico)

\n
  1. Allo scopo di assicurare la più efficiente ed efficace gestione delle attività connesse con il contesto emergenziale di cui in premessa, anche con specifico riguardo alle attività correlate nell’ambito delle azioni volte al contenimento della pandemia da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aderire a convenzioni Consip attive o in attivazione, nell’ambito del supporto specialistico orientato alla trasformazione digitale, con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali, nel limite di 700.000,00 euro a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
  2. \n

ART. 5
(Trattamento dati personali)

\n
  1. Nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l’espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza.
  2. \n
  3. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto emergenziale in rassegna.
  4. \n
  5.  Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato Regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
  6. \n
  7. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso e assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.
  8. \n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\n

Roma, 13 marzo 2022

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;

\r\n\r\n

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

\r\n\r\n

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

\r\n\r\n

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di prevedere agevolazioni, nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento del primo luogo di destinazione o di accoglienza;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di nominare un Commissario delegato a cui affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di rafforzare, mediante servizi digitali, le attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile prot. n. 8935 dell’11 marzo 2022;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Ministero dell’interno prot. n. 0016784 del 12 marzo 2022;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\r\n 

\r\n\r\n

DISPONE

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Modifiche all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. All’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: ”ai sensi dell’articolo 3, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: ”ai sensi dell’articolo 2, comma 1”.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito del più generale coordinamento nazionale degli interventi di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. I cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di 5 giorni dal loro ingresso:
    \r\n\ta) sui treni della società Trenitalia che effettuano servizio di Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale. Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane può provvedere anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di necessità. Per le medesime finalità, le imprese ferroviarie regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che erogano servizi di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono prevedere, su base volontaria, la gratuità del servizio nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1;
    \r\n\tb) sulla rete autostradale nazionale;
    \r\n\tc) sui servizi di trasporto marittimo per le isole.
  2. \r\n\t
  3. Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 è autorizzato, all’atto del controllo del titolo di viaggio, a ricevere le dichiarazioni dei viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi del documento di identificazione e la data dell’ingresso in territorio italiano, anche ai fini di successive verifiche a campione. La dichiarazione resa al personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio è resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge.
  4. \r\n\t
  5. Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete di cui alla lettera b) del comma 1 è autorizzato a ricevere le dichiarazioni di cui al comma 2, per i viaggiatori con autolinee a medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini in transito con mezzo proprio è sufficiente l’esibizione di un documento attestante la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti dall’Ucraina e non cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2.
  6. \r\n\t
  7.  Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo sono a carico delle società erogatrici dei servizi interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Supporto tecnico)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Allo scopo di assicurare la più efficiente ed efficace gestione delle attività connesse con il contesto emergenziale di cui in premessa, anche con specifico riguardo alle attività correlate nell’ambito delle azioni volte al contenimento della pandemia da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aderire a convenzioni Consip attive o in attivazione, nell’ambito del supporto specialistico orientato alla trasformazione digitale, con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio e controllo delle spese emergenziali, nel limite di 700.000,00 euro a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Trattamento dati personali)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l’espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza.
  2. \r\n\t
  3. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto emergenziale in rassegna.
  4. \r\n\t
  5.  Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del citato Regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
  6. \r\n\t
  7. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso e assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.
  8. \r\n
\r\n\r\n

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

\r\n\r\n

Roma, 13 marzo 2022

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022

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